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Art. 21 - Categorie
del personale
Art. 22 - Durata del
lavoro
Art. 23 - Servizio notturno
Art. 24 - Riposo quotidiano
Art. 25 - Giorni di
riposo e giorni festivi
Art. 26 - Congedo compensativo
Art.
21 - Categorie del personale
1.Esistono 3 categorie
di orari di lavoro, ognuna soggetta a disposizioni particolari
(cfr. Appendici I/A - C):
a) Personale con pianificazione oraria
Personale con compiti legati alla produzione e/o che in base
al piano di servizio non dispone autonomamente della pianificazione
delle ore, con orari di inizio e fine del lavoro per lo più
variabili.
b)Personale senza pianificazione oraria
Personale cui vengono assegnate determinate giornate di lavoro
per effettuare lavori preparatori in vista di trasmissioni, lavori
generali o partecipazione alla produzione. In base ai compiti
assegnati, il personale gode di un certo grado di autonomia nella
scelta del proprio orario di lavoro.
c) Personale con orario flessibile
Personale con orari regolari che di norma svolge i compiti
assegnati nell'ambito di un orario fisso durante i giorni feriali
(lunedì - venerdì).
2.Il datore di lavoro provvede
a livello di unità aziendale, sulla scorta della funzione
chiave e previa consultazione del gruppo professionale, del gruppo
di lavoro o del gruppo primario, ad assegnare una persona a una
determinata categoria.
Osservazioni
- ad art. 21 segg.
Le disposizioni sugli orari di lavoro del CCL 1995/97 verranno
mantenute fino al termine di una revisione parziale decisa per
mutuo accordo (a livello nazionale o di unità aziendali)
oppure fino al 31 dicembre 2003.
In autunno 2000 si provvederà ai necessari adeguamenti
alle disposizioni della riveduta legge sul lavoro e relative
ordinanze I e II nell'ambito di un gruppo di lavoro composto
su base paritetica.
Art.
22 - Durata del lavoro
1.Per il personale a tempo
pieno, la durata settimanale media del lavoro è di 40
ore, ossia 2080 ore o 260 giorni all'anno, senza le vacanze e
i giorni festivi. È riconosciuto il principio della settimana
lavorativa di 5 giorni sulla media annua.
2.Per il personale a tempo
parziale con volume d'occupazione fisso, la durata settimanale
media del lavoro è di almeno 12 ore, ossia 624 ore o 78
giorni al-l'anno, senza le vacanze e i giorni festivi.
3.Per il personale con volume
d'occupazione variabile, la durata annua minima del lavoro è
di 66 giornate intere ovvero 528 ore oppure di 100 giornate di
servizio di almeno 4 ore all'anno.
4.Le ore di viaggio valgono
come ore di lavoro. In caso di viaggio oltre mare, le ore di
volo vengono conteggiate come lavorative fino a 8 unità.
La durata complessiva della formazione e dell'aggiornamento professionale,
viaggi compresi, viene conteggiata come tempo di lavoro.
5.Per ogni giorno di lavoro
pianificato il datore di lavoro deve ordinare o accreditare come
tempo di lavoro almeno quattro ore lavorative (orario minimo
garantito).
6.Qualora vengano istituiti
servizi di permanenza (picchetto), le condizioni e le indennità
vengono negoziate a livello di unità aziendale con l'SSM.
Art.
23 - Servizio notturno
1.Il servizio notturno
è compreso fra le ore 20.00 e le ore 07.00.
2.Le ore prestate fra la
01.00 e le 06.00 (servizio di piena notte) danno diritto a un
supplemento di tempo del 50%. Il personale con volume d'occupazione
fisso può far accreditare il supplemento di tempo sui
conti "congedo compensativo" o "credito prepensionamento".
3.In caso di servizio di
piena notte ininterrotto, il tempo lavorativo complessivo e effettivo
non può superare le 8 ore. Per la pianificazione dei servizi
di piena notte verranno prese in considerazione, per quanto possibile,
le richieste della persona interessata. Quest'ultima può
farsi esonerare dal servizio di piena notte dietro presentazione
di un certificato medico; il datore di lavoro esaminerà
un'altra possibilità d'impiego.
4.La durata minima del riposo
quotidiano dopo un servizio di piena notte ininterrotto è
sancita dall'art. 24, cpv. 4.
Osservazione:
In caso di servizio di notte ininterrotto in studio e fuori studio,
la SRG SSR offre possibilità di vitto.
Art.
24 - Riposo quotidiano
1.Viene considerato riposo
quotidiano (di norma, notturno) il periodo di tempo che intercorre
tra la fine effettiva di una giornata lavorativa e l'inizio effettivo
della successiva.
2.Il riposo quotidiano è
di almeno 11 ore consecutive.
3.Se le esigenze aziendali
lo impongono, il riposo quotidiano di singole persone o gruppi
può essere eccezionalmente ridotto a 8 ore consecutive.
La riduzione non può verificarsi più di due volte,
e non di fila, in un periodo di 7 giorni. Deroghe a questa regola
sono possibili soltanto con l'accordo della persona interessata.
Nell'arco di una settimana, la durata media del riposo quotidiano
deve essere tuttavia di almeno 12 ore.
4.Un servizio di piena notte
deve essere seguito da un riposo quotidiano di almeno 12 ore.
Art.
25 - Giorni di riposo e giorni
festivi
1.Ognuno ha diritto, durante
l'anno civile, a un numero di giorni di riposo corrispondente
a quello dei sabati e delle domeniche dell'anno in corso. A essi
si aggiungono 10 giorni festivi ufficiali o contrattuali che
non coincidono con un sabato o con una domenica.
2.Viene considerato giorno
di riposo, festivo o di compensazione ogni interruzione del lavoro
di 35 ore consecutive; 2 giorni liberi comprendono di regola
almeno 60 ore, eccezionalmente 56 ore consecutive. Ogni giorno
di riposo, festivo o di compensazione comprende un intero giorno
civile senza servizio. Se il servizio del giorno precedente termina
al più tardi alle ore 01.00, la giornata è considerata
come giorno civile senza servizio.
3.Per ogni periodo di 4 settimane
va pianificato almeno un numero di giorni di riposo corrispondente
a quello dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi ufficiali
o contrattuali. 2 di questi giorni liberi possono essere presi
durante le 4 settimane precedenti o successive. A richiesta della
persona interessata è possibile pianificare, in un periodo
di 4 settimane, meno di 6 giorni di riposo, senza tuttavia scendere
al di sotto di un minimo di 4 giorni.
4.È possibile impartire
sino a 11 giorni consecutivi al personale che lavora senza interruzione
di lunga durata, a patto di concedere almeno 3 giorni di riposo
immediatamente dopo. In tal caso si deve rispettare la settimana
di 5 giorni nella media dell'anno civile.
5.Di regola i giorni di riposo
devono coincidere con un fine settimana (sabato/domenica o domenica/lunedì).
In linea di massima nessuno può lavorare più di
2 fine settimana consecutivi. E' possibile tuttavia lavorare
al massimo 6 volte all'anno per 3 fine settimana consecutivi.
In un anno civile devono essere garantiti 26 fine settimana liberi.
6.Su richiesta, ai giornalisti
sportivi deve essere concesso un fine settimana libero per ogni
periodo di 4 settimane. Previo accordo della persona interessata,
in un anno civile possono essere concessi soltanto 13 fine settimana
liberi.
7.Per ogni assenza di 7 giorni
consecutivi dovuta a malattia, infortunio o adempimento di obblighi
legali (art. 324a CO), vengono conteggiati 2 giorni di riposo.
8.Il personale che per conto
della SRG SSR compie un viaggio in una zona con fuso orario di
più di 4 ore rispetto a quello svizzero ha diritto, al
ritorno, a un giorno di riposo supplementare.
9.Ogni giorno di riposo,
festivo, di vacanza o di compensazione previsto dal piano di
lavoro e quindi annullato deve essere recuperato, indipendentemente
dalle ore di servizio prestate. Al personale viene accreditato
il tempo di lavoro effettivo, comunque almeno 8 ore (orario minimo
garantito). Per il personale a tempo parziale il conteggio avviene
pro rata.
10.Per i giorni festivi che
cadono in un periodo di vacanze o durante un corso di ripetizione
o di protezione civile vige il diritto di compensazione.
11.Un gruppo di giorni festivi
su due (Natale/Capodanno, Pasqua /Pentecoste) deve essere esente
da servizio. Eventuali eccezioni devono essere concordate con
la persona interessata.
Art.
26 - Congedo compensativo
Il personale con volume d'occupazione fisso può, previo
accordo del datore di lavoro, convertire ogni anno in congedo
le ore accreditate. Un regolamento sancisce le modalità
riguardanti il credito prepensionamento e il congedo compensativo.
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