Orario di lavoro e giorni festivi

 

Art. 21 - Categorie del personale
Art. 22 - Durata del lavoro
Art. 23 - Servizio notturno
Art. 24 - Riposo quotidiano
Art. 25 - Giorni di riposo e giorni festivi
Art. 26 - Congedo compensativo

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21 - Categorie del personale

1.Esistono 3 categorie di orari di lavoro, ognuna soggetta a disposizioni particolari (cfr. Appendici I/A - C):

a) Personale con pianificazione oraria

Personale con compiti legati alla produzione e/o che in base al piano di servizio non dispone autonomamente della pianificazione delle ore, con orari di inizio e fine del lavoro per lo più variabili.

b)Personale senza pianificazione oraria

Personale cui vengono assegnate determinate giornate di lavoro per effettuare lavori preparatori in vista di trasmissioni, lavori generali o partecipazione alla produzione. In base ai compiti assegnati, il personale gode di un certo grado di autonomia nella scelta del proprio orario di lavoro.

c) Personale con orario flessibile

Personale con orari regolari che di norma svolge i compiti assegnati nell'ambito di un orario fisso durante i giorni feriali (lunedì - venerdì).


2.Il datore di lavoro provvede a livello di unità aziendale, sulla scorta della funzione chiave e previa consultazione del gruppo professionale, del gruppo di lavoro o del gruppo primario, ad assegnare una persona a una determinata categoria.

Osservazioni

- ad art. 21 segg.
Le disposizioni sugli orari di lavoro del CCL 1995/97 verranno mantenute fino al termine di una revisione parziale decisa per mutuo accordo (a livello nazionale o di unità aziendali) oppure fino al 31 dicembre 2003.

In autunno 2000 si provvederà ai necessari adeguamenti alle disposizioni della riveduta legge sul lavoro e relative ordinanze I e II nell'ambito di un gruppo di lavoro composto su base paritetica.

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Art. 22 - Durata del lavoro

1.Per il personale a tempo pieno, la durata settimanale media del lavoro è di 40 ore, ossia 2080 ore o 260 giorni all'anno, senza le vacanze e i giorni festivi. È riconosciuto il principio della settimana lavorativa di 5 giorni sulla media annua.


2.Per il personale a tempo parziale con volume d'occupazione fisso, la durata settimanale media del lavoro è di almeno 12 ore, ossia 624 ore o 78 giorni al-l'anno, senza le vacanze e i giorni festivi.


3.Per il personale con volume d'occupazione variabile, la durata annua minima del lavoro è di 66 giornate intere ovvero 528 ore oppure di 100 giornate di servizio di almeno 4 ore all'anno.


4.Le ore di viaggio valgono come ore di lavoro. In caso di viaggio oltre mare, le ore di volo vengono conteggiate come lavorative fino a 8 unità. La durata complessiva della formazione e dell'aggiornamento professionale, viaggi compresi, viene conteggiata come tempo di lavoro.


5.Per ogni giorno di lavoro pianificato il datore di lavoro deve ordinare o accreditare come tempo di lavoro almeno quattro ore lavorative (orario minimo garantito).


6.Qualora vengano istituiti servizi di permanenza (picchetto), le condizioni e le indennità vengono negoziate a livello di unità aziendale con l'SSM.

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Art. 23 - Servizio notturno

1.Il servizio notturno è compreso fra le ore 20.00 e le ore 07.00.


2.Le ore prestate fra la 01.00 e le 06.00 (servizio di piena notte) danno diritto a un supplemento di tempo del 50%. Il personale con volume d'occupazione fisso può far accreditare il supplemento di tempo sui conti "congedo compensativo" o "credito prepensionamento".


3.In caso di servizio di piena notte ininterrotto, il tempo lavorativo complessivo e effettivo non può superare le 8 ore. Per la pianificazione dei servizi di piena notte verranno prese in considerazione, per quanto possibile, le richieste della persona interessata. Quest'ultima può farsi esonerare dal servizio di piena notte dietro presentazione di un certificato medico; il datore di lavoro esaminerà un'altra possibilità d'impiego.


4.La durata minima del riposo quotidiano dopo un servizio di piena notte ininterrotto è sancita dall'art. 24, cpv. 4.

Osservazione:
In caso di servizio di notte ininterrotto in studio e fuori studio, la SRG SSR offre possibilità di vitto.

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Art. 24 - Riposo quotidiano

1.Viene considerato riposo quotidiano (di norma, notturno) il periodo di tempo che intercorre tra la fine effettiva di una giornata lavorativa e l'inizio effettivo della successiva.


2.Il riposo quotidiano è di almeno 11 ore consecutive.


3.Se le esigenze aziendali lo impongono, il riposo quotidiano di singole persone o gruppi può essere eccezionalmente ridotto a 8 ore consecutive. La riduzione non può verificarsi più di due volte, e non di fila, in un periodo di 7 giorni. Deroghe a questa regola sono possibili soltanto con l'accordo della persona interessata. Nell'arco di una settimana, la durata media del riposo quotidiano deve essere tuttavia di almeno 12 ore.


4.Un servizio di piena notte deve essere seguito da un riposo quotidiano di almeno 12 ore.

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Art. 25 - Giorni di riposo e giorni festivi

1.Ognuno ha diritto, durante l'anno civile, a un numero di giorni di riposo corrispondente a quello dei sabati e delle domeniche dell'anno in corso. A essi si aggiungono 10 giorni festivi ufficiali o contrattuali che non coincidono con un sabato o con una domenica.


2.Viene considerato giorno di riposo, festivo o di compensazione ogni interruzione del lavoro di 35 ore consecutive; 2 giorni liberi comprendono di regola almeno 60 ore, eccezionalmente 56 ore consecutive. Ogni giorno di riposo, festivo o di compensazione comprende un intero giorno civile senza servizio. Se il servizio del giorno precedente termina al più tardi alle ore 01.00, la giornata è considerata come giorno civile senza servizio.


3.Per ogni periodo di 4 settimane va pianificato almeno un numero di giorni di riposo corrispondente a quello dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi ufficiali o contrattuali. 2 di questi giorni liberi possono essere presi durante le 4 settimane precedenti o successive. A richiesta della persona interessata è possibile pianificare, in un periodo di 4 settimane, meno di 6 giorni di riposo, senza tuttavia scendere al di sotto di un minimo di 4 giorni.


4.È possibile impartire sino a 11 giorni consecutivi al personale che lavora senza interruzione di lunga durata, a patto di concedere almeno 3 giorni di riposo immediatamente dopo. In tal caso si deve rispettare la settimana di 5 giorni nella media dell'anno civile.


5.Di regola i giorni di riposo devono coincidere con un fine settimana (sabato/domenica o domenica/lunedì). In linea di massima nessuno può lavorare più di 2 fine settimana consecutivi. E' possibile tuttavia lavorare al massimo 6 volte all'anno per 3 fine settimana consecutivi. In un anno civile devono essere garantiti 26 fine settimana liberi.


6.Su richiesta, ai giornalisti sportivi deve essere concesso un fine settimana libero per ogni periodo di 4 settimane. Previo accordo della persona interessata, in un anno civile possono essere concessi soltanto 13 fine settimana liberi.


7.Per ogni assenza di 7 giorni consecutivi dovuta a malattia, infortunio o adempimento di obblighi legali (art. 324a CO), vengono conteggiati 2 giorni di riposo.


8.Il personale che per conto della SRG SSR compie un viaggio in una zona con fuso orario di più di 4 ore rispetto a quello svizzero ha diritto, al ritorno, a un giorno di riposo supplementare.


9.Ogni giorno di riposo, festivo, di vacanza o di compensazione previsto dal piano di lavoro e quindi annullato deve essere recuperato, indipendentemente dalle ore di servizio prestate. Al personale viene accreditato il tempo di lavoro effettivo, comunque almeno 8 ore (orario minimo garantito). Per il personale a tempo parziale il conteggio avviene pro rata.


10.Per i giorni festivi che cadono in un periodo di vacanze o durante un corso di ripetizione o di protezione civile vige il diritto di compensazione.


11.Un gruppo di giorni festivi su due (Natale/Capodanno, Pasqua /Pentecoste) deve essere esente da servizio. Eventuali eccezioni devono essere concordate con la persona interessata.


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Art. 26 - Congedo compensativo

Il personale con volume d'occupazione fisso può, previo accordo del datore di lavoro, convertire ogni anno in congedo le ore accreditate. Un regolamento sancisce le modalità riguardanti il credito prepensionamento e il congedo compensativo.

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