Disdetta del rapporto di lavoro

 
Art. 45 Termini di disdetta
Art. 46 Protezione dalla disdetta
Art. 47 Indennità di partenza
Art. 48 Prestazioni della Cassa Pensioni della Confederazione in caso di licenziamento;            regolamento transitorio
Art. 49 Licenziamento immediato
Art. 50 Pensionamento

 

 

 

 

 

 

Art. 45 - Termini di disdetta


1.Nel corso del tempo di prova il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato può essere disdetto in ogni momento per la fine della settimana seguente. I primi 3 mesi di assunzione contano come tempo di prova.


2.Una volta concluso il tempo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto per la fine di un mese con un preavviso di:

  • 1 mese nel primo e secondo anno di assunzione;
  • 3 mesi a decorrere dal 3° anno di assunzione;
  • 6 mesi a decorrere dal 15° anno di assunzione, a condizione di aver compiuto il 50° anno di età.

 

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Art. 46 - Protezione dalla disdetta


1.
Il licenziamento di una persona con 10 anni di servizio compiuti deve essere preceduto da un dialogo tra le parti sociali a livello della direzione dell'unità aziendale, per esaminare eventuali misure alternative (riconversione, trasferimento interno, prepensionamento). La persona interessata può rinunciarvi.


2.La disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere motivata per iscritto. Il licenziamento dovuto a inosservanza delle disposizioni contrattuali o a prestazioni carenti può fondarsi soltanto su fattispecie contenute nel dossier personale.


3.La persona licenziata può ricorrere presso il direttore o la direttrice entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di disdetta; ha diritto di essere sentita e di farsi assistere.


4.Se il licenziamento è annullato, il rapporto di lavoro prosegue alle stesse condizioni contrattuali.


5.In caso di licenziamento di chi ha maturato 2 anni di servizio, la SRG SSR versa, per un periodo di 3 mesi, a chi fosse disoccupato, la differenza fra le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e l'ultimo stipendio percepito. Per il personale con volume d'occupazione variabile, fa stato il reddito medio degli ultimi 12 mesi civili (indennità di vacanze compresa).


6.In caso di licenziamento, causa ristrutturazione, di chi ha maturato 1 anno di servizio, la SRG SSR versa, per un periodo di 1 anno, a chi fosse disoccupato, la differenza fra le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e l'ultimo stipendio percepito. Per il personale con volume d'occupazione variabile, fa stato il reddito medio degli ultimi 12 mesi civili (indennità di vacanze compresa).


7.Le disposizioni dell'art. 46 non si applicano in caso di licenziamento immediato.

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Art. 47 - Indennità di partenza


1.Il diritto all'indennità di partenza in caso di licenziamento decorre dal compimento del 40° anno di età. L'indennità corrisponde a 6 mensilità dopo 10 anni di servizio compiuti e ininterrotti. Per ogni ulteriore anno di servizio, essa viene maggiorata di una mensilità, ma fino a un massimo di 12 mensilità.


2.Contano come anni di servizio quelli prestati in CCL e con il contratto per quadri.


3.L'indennità di partenza viene calcolata in base al grado d'occupazione medio degli ultimi 5 anni. In caso di riduzione forzata degli orari di lavoro viene versata un'indennità pro rata.


4.In caso di licenziamento principalmente imputabile alla persona interessata o di licenziamento immediato, non sussiste alcun diritto all'indennità di partenza. Non sussiste nemmeno se a seguito della disdetta del rapporto di lavoro la persona interessata riceve una pensione dalla CPC o dall'Istituzione di previdenza della SRG SSR o una prestazione equivalente (cfr. art. 48 cpv. 2 lett. a).


5.Per il personale con volume d'occupazione variabile l'indennità di partenza viene calcolata in base al grado d'occupazione medio degli ultimi 5 anni civili. La base è costituita dalla 12a parte dello stipendio annuo attuale per un'occupazione a tempo pieno. Una riduzione del volume di lavoro concordato annualmente dà diritto a un'indennità di partenza pro rata per la parte soppressa soltanto se vincolata al passaggio dal CCL a un altro contratto di lavoro.


Osservazioni:


- ad cpv. 1
La cerchia degli aventi diritto non è determinante per un eventuale piano sociale.

- ad cpv. 2
Nell'ottica di un regolamento transitorio, per le persone che dall'attuale contratto per cachettisti passano direttamente in CCL, verranno conteggiati gli anni prestati con un contratto di lavoro.

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Art. 48 - Prestazioni della Cassa Pensioni della Confederazione in caso di licenziamento; regolamento transitorio


1.
Dall'entrata in vigore del CCL 95/97 (1.1.2026) l'art. 32 degli statuti della CPC non è più applicabile.


2.In caso di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro un regolamento transitorio garantisce le seguenti prestazioni:

          a) per il personale che al 1.1.2026 fa stato di almeno 19 anni contributivi CPC:

          un'indennità di capitale corrispondente al calcolo della pensione ai sensi dell'art. 32 degli statuti della CPC,           considerata la riserva matematica disponibile presso la CPC.

          b) per le persone che al 1.1.2026 avevano compiuto il 40° anno di età e contribuito alla CPC da almeno               15, ma contavano meno di 19 anni:

         un'indennità di capitale corrispondente al 100% del guadagno assicurato, oltre a un'eventuale indennità di          partenza secondo l'art. 47;

         c) per le altre persone affiliate alla CPC:

         la prestazione d'uscita sancita dagli statuti CPC, oltre a un'eventuale indennità di partenza secondo l'art. 47.


3.Solo in caso di licenziamento immediato non sussiste alcun diritto alla prestazione di cui al cpv. 2 lett. a). La prestazione di cui al cpv. 2 lett. b) non viene versata se il licenziamento è principalmente imputabile alla persona interessata.


Osservazione:


- ad cpv. 2
L'indennità di capitale di cui alla lett. a) corrisponde al valore in contanti della pensione di invalidità meno la riserva matematica disponibile. Il diritto è stabilito per ogni singolo caso dall'esperto in previdenza professionale della Fondazione di previdenza a favore del personale della SRG SSR amministrata in maniera paritetica.

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Art. 49 - Licenziamento immediato


La disdetta immediata del rapporto di lavoro per cause gravi rimane riservata (art. 337 e segg. CO).

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Art. 50 - Pensionamento


1.Il rapporto di lavoro cessa, di regola, l'ultimo giorno del mese del compimento del 62° anno di età.


2.A richiesta, è possibile ottenere il pensionamento alla fine di un mese compreso fra il compimento del 60° e del 65° anno di età. Il datore di lavoro deve esserne informato con un anticipo di 6 mesi.

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