Diritti e doveri
 
Art. 6 - Partecipazione
Art. 7 - Tutela della personalità
Art. 8 - Dati personali
Art. 9 - Diritto di essere ascoltato
Art. 10 - Attività aziendali
Art. 11 - Colloquio di valutazione
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Assenze
Art. 14 - Attività accessorie
Art. 15 - Assunzione di carica pubblica
Art. 16 - Segreto professionale
Art. 17 - Divieto di accettare doni
Art. 18 - Citazione in giudizio
Art. 19 - Pari opportunità
Art. 20 - Cessione dei diritti

 

Art. 6 - Partecipazione

1.La SRG SSR si impegna a promuovere la partecipazione del personale. La partecipazione prevede i livelli "informazione" e "consultazione"; essa viene applicata secondo i seguenti principi:

informazione su tutte le questioni la cui conoscenza è requisito fondamentale per la corretta espletazione dei compiti assegnati;

consultazione relativa alle questioni interne di organizzazione e produzione che riguardano direttamente la posizione aziendale delle persone o il loro rapporto di lavoro.

2.La partecipazione del personale non limita in alcun modo le responsabilità sindacali dell'SSM, unico autorizzato a negoziare con il datore di lavoro il CCL e a garantirne l'applicazione (cfr. art. 48).


Osservazione:


Ove vengano istituite presso la SRG SSR delle rappresentanze dei lavoratori ai sensi della Legge sulla partecipazione, le parti contraenti ne analizzano le conse-guenze per il CCL e decidono il modus operandi.

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Art. 7 - Tutela della personalità

1.Nei rapporti di lavoro, la SRG SSR rispetta e protegge la personalità di ciascuno (art. 328 CO), ha il dovuto riguardo per la salute, vigila alla salvaguardia della moralità e non tollera alcuna forma di molestia sessuale e di mobbing. Le unità aziendali si impegnano a creare un clima di rispetto e fiducia che precluda l'emergere di molestie sessuali e di mobbing.


2.Al fine di proteggere la vita, la salute e l'integrità personale di ciascuno, la SRG SSR adotta i provvedimenti suggeriti dall'esperienza, tecnicamente applicabili e adeguati alle condizioni aziendali, nella misura in cui possano essere equamente richiesti tenendo conto dei singoli rapporti di lavoro e della natura dell'attività.

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Art. 8 - Dati personali

1.Tutti gli elementi rilevanti per il contratto di lavoro sono contenuti nel dossier personale.


2.Ogni persona ha il diritto, per tutta la durata del rapporto di lavoro e nel mese successivo al suo scioglimento, di consultare il proprio dossier personale in ogni momento. È possibile delegare tale diritto a una persona di propria scelta munita di procura scritta. La consultazione deve essere preventivamente concordata con l'ufficio del personale. I dati erronei contenuti nel dossier personale vengono corretti.


3.Tutte le informazioni raccolte sul conto delle persone sono confidenziali e non possono essere divulgate in alcun momento. Questo principio si applica anche ai dati personali memorizzati su computer, salvo le informazioni che la SRG SSR sia legalmente tenuta a fornire.

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Art. 9 - Diritto di essere ascoltato

È garantito il diritto di prendere visione del dossier e di essere ascoltato a chiunque sia sottoposto a un'inchiesta del datore di lavoro. La persona interessata ha il diritto di farsi assistere dall'SSM.

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Art. 10 - Attività aziendali
Il datore di lavoro assegna gli incarichi secondo le esigenze aziendali e le competenze della persona interessata e stabilisce i piani di servizio.

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Art. 11 - Colloquio di valutazione

1.Ogni persona ha diritto ad almeno un colloquio annuo con il superiore diretto. Scopo del colloquio è di concordare gli obiettivi, di esaminare insieme l'adempimento dei compiti assegnati e di valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.


2.Il colloquio funge quale strumento per lo sviluppo del personale e per i provvedimenti ai sensi dell'art. 11 ed eventualmente per provvedimenti di sostegno. Serve da base per stabilire la componente di prestazione e, eventualmente, la progressione salariale.


3.Le unità aziendali stabiliscono i criteri di valutazione e descrizione della prestazione globale e ne determinano la correlazione con la progressione salariale e l'attribuzione di componenti di prestazione. Spetta alle unità aziendali mettere a punto gli strumenti necessari per il colloquio di valutazione. Tutti questi elementi vengono resi noti al personale e all'SSM.


4.Qualora il colloquio di valutazione dia adito a controversia, la persona interessata può rivolgersi a un interlocutore di fiducia interno designato da lei stessa o dal datore di lavoro e dall'SSM a livello di unità aziendale. L'interlocutore di fiducia sottopone il suo rapporto al secondo livello superiore che, dopo aver sentito le persone interessate, decide in ultima istanza.


5.L'SSM viene informato a livello di unità aziendale sull'esito annuale dei colloqui di valutazione e dei relativi provvedimenti formativi.

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Art. 12 - Formazione

1.La SRG SSR provvede alla formazione e all'aggiorna-mento professionale continui e si assume tutti i costi che ne derivano. Il personale è tenuto a far uso delle misure di formazione e aggiornamento necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.


2.La SRG SSR offre le misure di formazione e riconversione adeguate scaturite dal colloquio di valutazione o in vista di un cambiamento di posto o di un'occupazione polivalente.


3.Possono essere concessi congedi per la formazione individuale oltrepassanti l'ambito dell'attività professionale. Il datore di lavoro ne fissa, di volta in volta, la durata e le condizioni. Il rifiuto di un congedo deve essere motivato per iscritto.

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Art. 13 - Assenze

1.Chi non può presentarsi al lavoro deve notificare immediatamente i motivi della sua assenza.


2.Per assenze superiori a 5 giorni civili, dovute a malattia o infortunio, si è tenuti a presentare un certificato medico. Eccezionalmente, il responsabile del personale può richiedere un certificato medico sin dal primo giorno di inabilità al lavoro; i costi effettivi sostenuti a tale scopo dalla persona interessata sono a carico della SRG SSR.


3.In casi eccezionali il responsabile del personale ha la facoltà di far visitare in ogni momento la persona ammalata o infortunata da un medico di fiducia.


4.Durante le assenze causate da malattia o infortunio la persona può allontanarsi dalla sua residenza abituale per un periodo prolungato solo su indicazione medica e a condizione di averne informato l'Ufficio del personale.


5.Il personale con volume d'occupazione variabile che rivendica un diritto alle prestazioni in caso di malattia o infortunio per delle giornate senza lavoro, deve informare immediatamente il datore di lavoro della sua inabilità. Il responsabile del personale può richiedere un certificato medico già il primo giorno di inabilità al lavoro.

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Art. 14 - Attività accessorie

1.Il personale a tempo pieno può esercitare un'attività accessoria con il consenso del datore di lavoro; le richieste devono essere inoltrate, seguendo la via di servizio, alla direzione.


2.Il personale a tempo parziale è libero di esercitare altre attività professionali; ove possibile, deve tuttavia informarne in anticipo il datore di lavoro.


3.L'attività accessoria non deve arrecare pregiudizio allo svolgimento del lavoro, né essere contraria agli interessi della SRG SSR.


4.La partecipazione a trasmissioni pubblicitarie è vietata al personale del programma. Possono essere concesse eccezioni a livello di unità aziendale, a patto che non siano contrarie allo spirito dell'art. 18 LRTV.

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Art. 15 - Assunzione di carica pubblica

È garantito il diritto di assumere una carica pubblica o di porvi la propria candidatura. La persona interessata deve informarne la direzione seguendo la via di servizio e, se possibile, prima della presentazione della candidatura. In casi motivati il direttore/la direttrice può stabilire che la carica pubblica non è compatibile con l'attività professionale. Il consenso non può essere negato se la persona è obbligata per legge ad assumere una carica pubblica.

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Art. 16 - Segreto professionale

1.Il personale è tenuto a mantenere il segreto sugli affari di servizio.


2.In particolare, il personale è legato al segreto su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale e che, sia per la loro natura sia per specifica prescrizione, non sono destinate al pubblico.


3.Il dovere al segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

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Art. 17 - Divieto di accettare doni

Nessuno, nell'esercizio della sua attività professionale, può sollecitare, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o vantaggi di altro genere.

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Art. 18 - Citazione in giudizio

Chiunque venga citato da un'autorità giudiziaria a deporre come testimone o come perito su constatazioni fatte nell'esercizio della sua attività professionale è tenuto a informarne immediatamente il superiore diretto.

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Art. 19 - Pari opportunità

Ciascuna UA è tenuta a negoziare con l'SSM provvedimenti per incentivare le pari opportunità. Tra questi rientra la creazione di condizioni quadro tali da conciliare obblighi professionali e incombenze familiari.

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Art. 20 - Cessione dei diritti

1.Chiunque, nell'esercizio della sua attività professionale e in adempimento dei suoi obblighi contrattuali, crei un'opera ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) o esegua un'opera o partecipi sul piano artistico alla sua esecuzione ai sensi dell'art. 33 LDA, ne cede tutti i diritti di usufrutto e compenso al datore di lavoro senza restrizioni di tempo e di luogo. La cessione dei diritti e il loro usufrutto da parte della SRG SSR o di terzi autorizzati sono compensati dallo stipendio e dalle altre prestazioni contrattuali del datore di lavoro.


2.Nella prospettiva di far partecipare il personale ai ricavi dell'utilizzazione commerciale dei programmi per scopi diversi da quelli radiofonici e televisivi, viene alimentato, sotto forma di un importo forfetario annuale del datore di lavoro, un Fondo di creatività. Esso serve a finanziare misure individuali di incoraggiamento, non previste nella formazione ai sensi dell'art. 11, volte a incrementare la qualità dei programmi e a sostenere provvedimenti formativi (anche paralleli all'attività professionale) per incentivare la concorrenzialità della persona sul mercato del lavoro.


3.Oltre a ciò il datore di lavoro alimenta un Fondo d'incoraggiamento, utilizzabile per misure collettive (progetti) nei settori del personale e dei programmi, così come per misure individuali non dipendenti dal Fondo di creatività.


4.Le parti istituiscono un'amministrazione paritetica per entrambi i Fondi. Un regolamento sancisce le modalità.


5.Sono possibili accordi individuali con la SRG SSR sulla retrocessione dei diritti per scopi diversi da quelli radiofonici e televisivi, purché avvengano in forma scritta. Per garantire i diritti della personalità, il datore di lavoro rilascia, a richiesta della persona interessata, le informazioni sull'utilizzazione commerciale dei diritti da lei ceduti.

 

Osservazioni:
- ad cpv. 1

La SRG SSR esonera l'SSM da eventuali rivendicazioni che le società di gestione potrebbero addurre nei suoi confronti in virtù dell'art. 20 CCL.

- ad cpv. 2
La quota annua versata dalla SRG SSR nel Fondo di creatività verrà rialzata da Fr. 400'000 a Fr. 800'000. L'importo di 600'000 franchi verrà erogato all'inizio dell'anno; la commissione del Fondo è autorizzata ad aumentare l'importo a 800'000 franchi in presenza di richieste da approvare e qualora la totalità dei mezzi del Fondo non superi Fr. 1'500'000.

L'importo di Fr. 400'000, da utilizzare, secondo la prassi sinora vigente, per misure di incoraggiamento, non può essere ridotto da misure rivolte a promuovere la concorrenzialità individuale sul mercato del lavoro. La SRG SSR accetta di estendere alle persone non assoggettate al CCL la cerchia degli aventi diritto ai contributi del Fondo.

- ad cpv. 3
La quota annua versata dalla SRG SSR nel Fondo di incoraggiamento ammonta a Fr. 150'000.--.

- ad cpv. 4
Il regolamento prevede una procedura decisionale semplice da parte dell'amministrazione dei Fondi per evadere le richieste di contribuzione.

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