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Art 1
- Campo d'applicazione personale
1.Il CCL si applica ai
rapporti di lavoro alla SRG SSR pari ad almeno il 30% di un tempo
pieno.
2.Hanno pertanto diritto
al CCL:
le persone con volume d'occupazione fisso, attive per un minimo
di 12 ore settimanali nella media annua per un'unità aziendale;le
persone con volume d'occupazione variabile, attive per un minimo
di 528 ore all'anno (66 giornate complete) per un'unità
aziendale o che indipen-dentemente dal numero di ore garantite
nel contratto individuale di lavoro prestano almeno 100 servizi
all'anno per un'unità aziendale.
3.La persona non assoggettata
al CCL, che alla fine dell'anno constatasse un superamento effettivo
dei propri servizi rispetto al volume d'occupazione pattuito
per contratto e che, pertanto, soddisfa i requisiti del presente
campo d'applicazione, può chiedere per iscritto di esservi
assoggettata per l'anno seguente.
4.Non rientrano nel CCL:
a)
direttori/direttrici
b)quadri
dirigenti e quadri specialisti
c)
apprendisti e praticanti
d)
pensionati
e)
persone che non soddisfano i requisiti di cui ai cpvv. 1 e 2
f)
rapporti di lavoro speciali delle unità aziendali (personale
a tempo parziale all'estero, personale di pulizia e personale
di mensa, "comédiens/comédiennes
SR")
g) esecutori (es.: orchestrali, coristi, musicisti, attori, artisti,
conferenzieri)
h)
mandati o contratti d'appalto (es.: autori)
Osservazione:
ad cpv. 4 Le disposizioni
speciali per praticanti sono contemplate dall'Appendice III.
Art. 2 -
Campo d'applicazione reale
1.Di norma, il rapporto di
lavoro è a tempo indeterminato. La continuazione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato dopo la sua scadenza (fino
a due anni complessivi) avviene in base a un contratto a tempo
indeterminato.
2.Il CCL è concepito
come contratto quadro e contiene le disposizioni valide per tutti
i rapporti di lavoro che disciplina; esso regola inoltre le relazioni
tra le parti contraenti il contratto quadro.
3.Le competenze e i vincoli
contrattuali delle unità aziendali sono citate nel presente
CCL o nelle sue Appendici. Le unità aziendali possono,
al loro livello, emanare regolamenti speciali e disposizioni
d'applicazione del contratto quadro e delle Appendici. Possono
completare le norme nazionali, ma non contrastarle. Il loro campo
d'applicazione si limita all'unità aziendale interessata.
Art. 3
- Contributo alle spese di attuazione del CCL
1.dallo stipendio di chi
è assoggettato al CCL viene prelevato un importo mensi-le
di Fr. 13.--, che viene versato all'SSM come contributo alle
spese che deve sostenere per l'elaborazione, l'esecuzione e la
revisione del CCL.
2.Per il personale con volume
d'occupazione variabile, il contributo dovuto per i mesi senza
attività viene dedotto dal primo stipendio versato.
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