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Art. 30 Stipendio
Art. 31 Negoziati salariali
Art. 30
- Stipendio
1. Il diritto allo stipendio
e la politica salariale della SRG SSR obbediscono ai principi
di una retribuzione improntata ai requisiti, alla prestazione
e al mercato.
2.Le unità aziendali
retribuiscono il personale secondo sistemi retributivi propri.
Questi ultimi vengono elaborati in consultazione con l'SSM e
devono soddisfa-re i presenti principi, nonché le condizioni
quadro nazionali sancite dall'Appendice II.
3.La retribuzione comprende
uno stipendio di funzione e una componente di prestazione, variabile
e individuale. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori dà
diritto a un'indennità di funzione. È garantito
uno stipendio minimo di partenza pari al 70% del valore della
funzione chiave secondo la curva salariale applicata sin qui
in ciascuna unità aziendale.
4.Le disposizioni salariali
del CCL così come i rispettivi sistemi delle unità
aziendali si applicano interamente a tutte le persone assunte
dopo l'entrata in vigore del CCL. Per i rapporti di lavoro anteriori
a tale data, gli automatismi e le scadenze sanciti dal CCL 1995/97
continuano ad essere applicabili nella misura in cui sono previsti
dalle disposizioni transitorie dell'Appendice II. Eccezion fatta
per questa distinzione, il principio di uguaglianza nel trattare
casi analoghi si applica in ciascuna unità aziendale.
5.Ciascuno ha diritto alla
trasparenza sulla propria situazione salariale. Al riguardo è
possibile richiedere in qualsiasi momento un colloquio con il/la
superiore diretto/a. In caso di controversia vige per analogia
la procedura prevista all'art. 11 cpv. 4.
6.L'SSM ha diritto alla trasparenza
per quanto riguarda la progressione salariale, con riserva della
protezione dei dati. L'Appendice II sancisce le modalità.
7.Lo stipendio è versato
mensilmente (13 mensilità) o all'ora (compresa la 13a
mensilità pro rata). Il datore di lavoro effettua il pagamento
dello stipendio e delle spese su un conto indicato dalla persona
interessata. Il versamento dello stipendio mensile avviene al
più tardi entro il giorno 25 di ogni mese.
8.Il personale è tenuto
a non procedere a cessioni o costituzioni in pegno del proprio
stipendio o di altri crediti dalle quali potrebbe derivare a
terzi un diritto di rivalsa sul datore di lavoro. Se ciononostante
si verificassero cessioni o costituzioni in pegno, il datore
di lavoro declina ogni responsabilità al riguardo.
9.L'Appendice II sancisce
le condizioni quadro nazionali e le regole sulla retribuzione
valide in tutta l'azienda.
Osservazione:
- ad cpv. 3
L'Appendice II definisce le nozioni di stipendio di funzione,
stipendio di riferimento e stipendio minimo.
Art. 31
- Negoziati salariali
1.Ogni anno l'adeguamento
percentuale della massa salariale del personale assoggettato
al CCL è oggetto di negoziati tra le parti contraenti
a livello nazionale. Criteri determinanti sono la situazione
finanziaria della SRG SSR e quella socioeconomica in generale.
2.La suddivisione dell'adeguamento
percentuale tra la parte destinata a onorare la prestazione individuale
e quella destinata ad aumentare gli stipendi di funzione è
di competenza di ciascuna unità aziendale. L'SSM ha un
diritto di consultazione.
3.Se, ai sensi dell'indice
svizzero dei prezzi al consumo, il rincaro cumulato non compensato
supera il 3,5% dall'entrata in vigore del presente CCL, tra le
parti contraenti verrà negoziata a livello nazionale un'aliquota
di compensazione generale sugli stipendi di funzione, vincolante
per tutte le unità aziendali.
4.In caso di mancato accordo
tra le parti contraenti durante i negoziati di cui ai cpv.
1 e 3, la decisione spetta all'istanza d'arbitrato da designare.
Un regolamento sancisce la composizione, la procedura e i costi
dell'istanza d'arbitrato.
Osservazioni:
- ad cpv. 1
I negoziati salariali debbono concludersi entro il 30 settembre
di ogni anno.
- ad cpv. 3
È fatta salva la situazione finanziaria secondo i criteri
di cui al cpv. 1.
Sono fatte salve disposizioni speciali per le persone il cui
stipendio di funzione superi l'attuale stipendio dovuto, così
come eventuali componenti integrative per redditi minimi.
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