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Art. 51 Definizione dei
diritti di partecipazione
Art. 52 Commissione di
partenariato sociale e di conciliazione
Art. 53 Rapporti fra
le parti contraenti a livello nazionale
Art. 54 Rapporti fra
le parti contraenti a livello di unità aziendali
Art. 55 Pace del lavoro
e obbligo di negoziare
Art. 56 Applicazione
del CCL
Art. 57 Tribunale arbitrale
CCL
Art. 51
- Definizione dei diritti di
partecipazione
1.Il diritto all'informazione
dell'SSM contempla il diritto a un'informazione tempestiva ed
esauriente su ogni questione inerente al personale, la cui conoscenza
è requisito fondamentale al buon adempimento dei suoi
compiti di parte sociale.
2.Il diritto di consultazione
dell'SSM contempla il diritto di essere sentito e consultato
prima che la SRG SSR prenda una decisione soggetta al diritto
di consultazione, così come il diritto di far motivare
la decisione qualora quest'ultima non tenga conto delle obiezioni
dell'SSM.
3.Il diritto di codecisione
dell'SSM contempla il diritto di negoziare. Le parti contraenti
sono tenute a individuare in buona fede soluzioni rispondenti
agli interessi del personale e dell'azienda. In caso di mancato
accordo permane lo statu quo ante, nella misura in cui la legge
o dei contratti non prevedano altre conseguenze giuridiche.
Art. 52
- Commissione di partenariato
sociale e di conciliazione
1.Per garantire la collaborazione
permanente, l'adempimento dell'obbligo di intavolare negoziati
e la composizione delle controversie, le parti contraenti istitui-scono
a livello nazionale e su base paritetica una Commissione permanente
di partenariato sociale e di conciliazione (CPSC).
2.Alla
CPSC competono:
a)
lo scambio d'informazioni tra partner sociali, i colloqui e i
negoziati tra le parti a livello nazionale;
b)
l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente CCL e soggetti
alla firma delle parti, ovvero la gestione
della procedura in tali casi;
c) la
conciliazione di controversie di natura obbligatoria, ossia delle
divergenze riguardanti le relazioni e i diritti/doveri
delle parti contraenti il CCL.
3.Le modalità sulla
conciliazione e sull'operato della CPSC sono sancite da un regolamento
che le parti firmeranno prima dell'entrata in vigore del CCL.
Art. 53
- Rapporti fra le parti contraenti
a livello nazionale
1.I rapporti fra le parti
contraenti a livello nazionale sono istituzionalizzati nell'ambito
della CPSC. È determinante, al riguardo, il regolamento
di questa Commissione.
2.L'SSM ha diritto a un'informazione
tempestiva ed esauriente su ogni questione inerente al personale,
la cui conoscenza è requisito fondamentale al buon funziona-mento
del partenariato sociale. Una volta all'anno o a richiesta, la
SRG SSR informa l'SSM sugli obiettivi aziendali; mette a disposizione
di una persona di fiducia designata dall'SSM i bilanci preventivi
approvati. Almeno una volta all'anno la SRG SSR informa l'SSM
sulle conseguenze dell'andamento degli affari sull'occupazione
e sul personale.
3.Almeno una volta all'anno
il Comitato direttivo della SRG SSR e una delegazione dell'SSM
si incontrano per un colloquio generale sulla situazione della
SRG SSR in ambito politico, giuridico, economico e aziendale.
4.Almeno due volte all'anno
una delegazione della SRG SSR comprendente il/la responsabile
delle Risorse umane della Direzione generale, i/le responsabili
del personale di tutte le unità aziendali e una delegazione
dell'SSM si incontrano per fare il punto della situazione.
5.Un rappresentante dell'SSM
ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio centrale
della SRG SSR in qualità di esperto con voto consultivo.
Il regolamento di gestione della SRG SSR sancisce le modalità.
6.L'SSM può esigere
di essere sentito dal Comitato del Consiglio centrale della SRG
SSR quando quest'ultimo tratta questioni fondamentali inerenti
alla politica del personale e che coinvolgono tutta l'azienda.
In vece di ciò, il presidente o la presidente può
chiedere una presa di posizione per iscritto. L'SSM è
informato dell'iscrizione di tali temi all'ordine del giorno
prima delle riunioni del Comitato.
7.La partecipazione del personale
secondo l'art. 6 non intacca l'attività sindacale dell'SSM.
Osservazione:
- ad cpv. 2
La persona di fiducia designata dall'SSM è soggetta all'obbligo
di discrezione sancito dall'art. 14 della Legge sulla partecipazione.
Art. 54
- Rapporti fra le parti contraenti
a livello di unità aziendali
1.I rapporti tra le parti
contraenti sono istituzionalizzate a livello di unità
aziendali compresi anche Media Services. Le procedure, i compiti
e le competenze sono concordate tra le parti.
2.In caso di controversie
di natura obbligatoria - ossia riguardanti diritti e doveri delle
parti contraenti il CCL un accordo deve essere cercato dapprima
a livello di unità aziendale prima che il caso venga inoltrato
alla CPSC.
3.L'SSM ha diritto a un'informazione
tempestiva ed esauriente su ogni questione inerente al personale,
la cui conoscenza è requisito fondamentale al buon funziona-mento
del partenariato sociale. Una volta all'anno o a richiesta, le
unità aziendali informano l'SSM sugli obiettivi aziendali
e sulle conseguenze dell'andamento degli affari sull'occupazione
e sugli occupati.
4.Il rispetto e l'applicazione
delle disposizioni di legge sulla sanità e la sicurezza
sul lavoro (compresa la prevenzione) sono affidate a commissioni
istituite appositamente dalle unità aziendali o a commissioni
già esistenti, delle quali fanno parte rappresentanti
dell'SSM (diritto di consultazione). Un regolamento nazionale
sancisce i compiti di queste commissioni. Il datore di lavoro
mette a disposizione i mezzi necessari.
5.In caso di decisioni concrete
relative
- alla chiusura, al trasferimento o alla fusione di dipartimenti
o unità organizzative comparabili
- all'introduzione di innovazioni tecniche importanti aventi
ripercussioni sul personale
il datore di lavoro è tenuto a informarne tempestivamente
l'SSM. Le informazioni restano strettamente confidenziali fintantoché
il personale non ne sia stato messo al corrente. Le parti contraenti
fissano di comune accordo il momento in cui le persone interessate
verranno informate.
6.Tutte le misure di politica
del personale e piani sociali derivanti dalle decisioni di cui
al cpv. 5 (es.: mantenimento o disdetta del rapporto di lavoro,
cambiamento di domicilio, trasferimento della produzione al di
fuori della SRG SSR), dovranno essere oggetto di negoziati tra
il datore di lavoro e l'SSM. Eventuali piani sociali, che coinvolgono
diverse unità aziendali, sono in ogni caso oggetto di
negoziati a livello nazionale.
Osservazione:
- ad cpv. 1
La procedura regola alcuni punti quali l'obbligo di stilare un
verbale, i termini di convocazione e la partecipazione delle
persone competenti per decidere.
Art. 55
- Pace del lavoro e obbligo
di negoziare
1.Per tutta la durata del
CCL vige l'obbligo di mantenere la pace del lavoro illimitata.
Sono vietati, anche per controversie non derivanti dal CCL, tutti
i mezzi di lotta quali il blocco, lo sciopero o la serrata.
2.Il datore di lavoro si
impegna a non mettere a disposizione, direttamente o indirettamente,
produzioni o personale a organismi radiotelevisivi esteri allo
scopo di aiutarli a fronteggiare una situazione di sciopero.
Fanno eccezione le produzioni che devono essere garantite in
base ad accordi contrattuali o in virtù di usanze internazionali.
3.La SRG SSR e l'SSM riconoscono
reciprocamente l'obbligo illimitato di intavolare negoziati su
tutto ciò che riguarda le condizioni di lavoro generali
e i rapporti tra le parti contraenti.
Art. 56
- Applicazione del CCL
Le parti contraenti vigilano alla leale applicazione del CCL,
tanto nei casi generali che in quelli particolari. Esse sono
tenute a segnalarsi gli abusi e, nel caso in cui non possano
esse stesse prendere provvedimenti, a richiedere gli interventi
necessari.
Art. 57
- Tribunale arbitrale CCL
1.Un Tribunale arbitrale
competente per comporre le controversie risultanti dall'applicazione
del CCL ha i seguenti compiti:
a)
decidere in merito alle controversie di natura obbligatoria tra
le parti contraenti;
b)
decidere in merito alle controversie di natura normativa tra
datore di lavoro e collaboratori.
2.Le controversie di natura
obbligatoria, da risolvere per le vie legali e riguardanti le
relazioni e i diritti/doveri reciproci delle parti contraenti,
possono essere sotto-poste al Tribunale arbitrale CCL in caso
di fallimento definitivo della composizione in seno alla CPSC.
Nella fattispecie è escluso il ricorso alle vie legali
ordinarie.
3.Le controversie di natura
normativa tra collaboratori e datore di lavoro, da risolvere
per le vie legali e riguardanti la stipulazione, il contenuto
e la fine dei rapporti di lavoro individuali assoggettati al
presente CCL (art. 356 cpv. 1 CO), possono essere sottoposte
al Tribunale arbitrale in caso di mancata intesa definitiva a
livello della rispettiva unità aziendale e se la parte
attrice non preferisce adire i tribunali ordinari (art. 343 cpv.
1 CO). Se la persona interessata sceglie di ricorrere al Tribunale
arbitrale e se il valore litigioso non supera Fr. 20'000, non
si addebi-tano né tasse né spese giudiziarie. I
relativi costi sono a carico della SRG SSR.
4.Un regolamento, oggetto
di negoziati fra le parti contraenti e soggetto a firma paritetica,
sancisce la sede, la composizione, la procedura e i dettagli
riguardanti le competenze del Tribunale arbitrale.
Osservazione:
- ad cpv. 4
Il regolamento del Tribunale arbitrale verrà riesaminato
al termine di questi negoziati CCL.
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