Rapporti fra le parti contraenti

 
Art. 51 Definizione dei diritti di partecipazione
Art. 52 Commissione di partenariato sociale e di conciliazione
Art. 53 Rapporti fra le parti contraenti a livello nazionale
Art. 54 Rapporti fra le parti contraenti a livello di unità aziendali
Art. 55 Pace del lavoro e obbligo di negoziare
Art. 56 Applicazione del CCL
Art. 57 Tribunale arbitrale CCL

 

 

 

 

 

Art. 51 - Definizione dei diritti di partecipazione


1.Il diritto all'informazione dell'SSM contempla il diritto a un'informazione tempestiva ed esauriente su ogni questione inerente al personale, la cui conoscenza è requisito fondamentale al buon adempimento dei suoi compiti di parte sociale.


2.Il diritto di consultazione dell'SSM contempla il diritto di essere sentito e consultato prima che la SRG SSR prenda una decisione soggetta al diritto di consultazione, così come il diritto di far motivare la decisione qualora quest'ultima non tenga conto delle obiezioni dell'SSM.


3.Il diritto di codecisione dell'SSM contempla il diritto di negoziare. Le parti contraenti sono tenute a individuare in buona fede soluzioni rispondenti agli interessi del personale e dell'azienda. In caso di mancato accordo permane lo statu quo ante, nella misura in cui la legge o dei contratti non prevedano altre conseguenze giuridiche.

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Art. 52 - Commissione di partenariato sociale e di conciliazione


1.Per garantire la collaborazione permanente, l'adempimento dell'obbligo di intavolare negoziati e la composizione delle controversie, le parti contraenti istitui-scono a livello nazionale e su base paritetica una Commissione permanente di partenariato sociale e di conciliazione (CPSC).


2.Alla CPSC competono:

          a) lo scambio d'informazioni tra partner sociali, i colloqui e i negoziati tra le parti a livello nazionale;

          b) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente CCL e soggetti alla firma delle parti, ovvero la               gestione della procedura in tali casi;

         c) la conciliazione di controversie di natura obbligatoria, ossia delle divergenze riguardanti le relazioni e i             diritti/doveri delle parti contraenti il CCL.


3.Le modalità sulla conciliazione e sull'operato della CPSC sono sancite da un regolamento che le parti firmeranno prima dell'entrata in vigore del CCL.

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Art. 53 - Rapporti fra le parti contraenti a livello nazionale


1.I rapporti fra le parti contraenti a livello nazionale sono istituzionalizzati nell'ambito della CPSC. È determinante, al riguardo, il regolamento di questa Commissione.


2.L'SSM ha diritto a un'informazione tempestiva ed esauriente su ogni questione inerente al personale, la cui conoscenza è requisito fondamentale al buon funziona-mento del partenariato sociale. Una volta all'anno o a richiesta, la SRG SSR informa l'SSM sugli obiettivi aziendali; mette a disposizione di una persona di fiducia designata dall'SSM i bilanci preventivi approvati. Almeno una volta all'anno la SRG SSR informa l'SSM sulle conseguenze dell'andamento degli affari sull'occupazione e sul personale.


3.Almeno una volta all'anno il Comitato direttivo della SRG SSR e una delegazione dell'SSM si incontrano per un colloquio generale sulla situazione della SRG SSR in ambito politico, giuridico, economico e aziendale.


4.Almeno due volte all'anno una delegazione della SRG SSR comprendente il/la responsabile delle Risorse umane della Direzione generale, i/le responsabili del personale di tutte le unità aziendali e una delegazione dell'SSM si incontrano per fare il punto della situazione.


5.Un rappresentante dell'SSM ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio centrale della SRG SSR in qualità di esperto con voto consultivo. Il regolamento di gestione della SRG SSR sancisce le modalità.


6.L'SSM può esigere di essere sentito dal Comitato del Consiglio centrale della SRG SSR quando quest'ultimo tratta questioni fondamentali inerenti alla politica del personale e che coinvolgono tutta l'azienda. In vece di ciò, il presidente o la presidente può chiedere una presa di posizione per iscritto. L'SSM è informato dell'iscrizione di tali temi all'ordine del giorno prima delle riunioni del Comitato.


7.La partecipazione del personale secondo l'art. 6 non intacca l'attività sindacale dell'SSM.


Osservazione:


- ad cpv. 2
La persona di fiducia designata dall'SSM è soggetta all'obbligo di discrezione sancito dall'art. 14 della Legge sulla partecipazione.

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Art. 54 - Rapporti fra le parti contraenti a livello di unità aziendali


1.I rapporti tra le parti contraenti sono istituzionalizzate a livello di unità aziendali compresi anche Media Services. Le procedure, i compiti e le competenze sono concordate tra le parti.


2.In caso di controversie di natura obbligatoria - ossia riguardanti diritti e doveri delle parti contraenti il CCL un accordo deve essere cercato dapprima a livello di unità aziendale prima che il caso venga inoltrato alla CPSC.


3.L'SSM ha diritto a un'informazione tempestiva ed esauriente su ogni questione inerente al personale, la cui conoscenza è requisito fondamentale al buon funziona-mento del partenariato sociale. Una volta all'anno o a richiesta, le unità aziendali informano l'SSM sugli obiettivi aziendali e sulle conseguenze dell'andamento degli affari sull'occupazione e sugli occupati.


4.Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di legge sulla sanità e la sicurezza sul lavoro (compresa la prevenzione) sono affidate a commissioni istituite appositamente dalle unità aziendali o a commissioni già esistenti, delle quali fanno parte rappresentanti dell'SSM (diritto di consultazione). Un regolamento nazionale sancisce i compiti di queste commissioni. Il datore di lavoro mette a disposizione i mezzi necessari.


5.In caso di decisioni concrete relative

  • alla chiusura, al trasferimento o alla fusione di dipartimenti o unità organizzative comparabili
  • all'introduzione di innovazioni tecniche importanti aventi ripercussioni sul personale

il datore di lavoro è tenuto a informarne tempestivamente l'SSM. Le informazioni restano strettamente confidenziali fintantoché il personale non ne sia stato messo al corrente. Le parti contraenti fissano di comune accordo il momento in cui le persone interessate verranno informate.

6.Tutte le misure di politica del personale e piani sociali derivanti dalle decisioni di cui al cpv. 5 (es.: mantenimento o disdetta del rapporto di lavoro, cambiamento di domicilio, trasferimento della produzione al di fuori della SRG SSR), dovranno essere oggetto di negoziati tra il datore di lavoro e l'SSM. Eventuali piani sociali, che coinvolgono diverse unità aziendali, sono in ogni caso oggetto di negoziati a livello nazionale.


Osservazione:


- ad cpv. 1
La procedura regola alcuni punti quali l'obbligo di stilare un verbale, i termini di convocazione e la partecipazione delle persone competenti per decidere.

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Art. 55 - Pace del lavoro e obbligo di negoziare


1.Per tutta la durata del CCL vige l'obbligo di mantenere la pace del lavoro illimitata. Sono vietati, anche per controversie non derivanti dal CCL, tutti i mezzi di lotta quali il blocco, lo sciopero o la serrata.


2.Il datore di lavoro si impegna a non mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, produzioni o personale a organismi radiotelevisivi esteri allo scopo di aiutarli a fronteggiare una situazione di sciopero. Fanno eccezione le produzioni che devono essere garantite in base ad accordi contrattuali o in virtù di usanze internazionali.


3.La SRG SSR e l'SSM riconoscono reciprocamente l'obbligo illimitato di intavolare negoziati su tutto ciò che riguarda le condizioni di lavoro generali e i rapporti tra le parti contraenti.

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Art. 56 - Applicazione del CCL


Le parti contraenti vigilano alla leale applicazione del CCL, tanto nei casi generali che in quelli particolari. Esse sono tenute a segnalarsi gli abusi e, nel caso in cui non possano esse stesse prendere provvedimenti, a richiedere gli interventi necessari.

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Art. 57 - Tribunale arbitrale CCL


1.Un Tribunale arbitrale competente per comporre le controversie risultanti dall'applicazione del CCL ha i seguenti compiti:

            a) decidere in merito alle controversie di natura obbligatoria tra le parti contraenti;

            b) decidere in merito alle controversie di natura normativa tra datore di lavoro e collaboratori.


2.Le controversie di natura obbligatoria, da risolvere per le vie legali e riguardanti le relazioni e i diritti/doveri reciproci delle parti contraenti, possono essere sotto-poste al Tribunale arbitrale CCL in caso di fallimento definitivo della composizione in seno alla CPSC. Nella fattispecie è escluso il ricorso alle vie legali ordinarie.


3.Le controversie di natura normativa tra collaboratori e datore di lavoro, da risolvere per le vie legali e riguardanti la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro individuali assoggettati al presente CCL (art. 356 cpv. 1 CO), possono essere sottoposte al Tribunale arbitrale in caso di mancata intesa definitiva a livello della rispettiva unità aziendale e se la parte attrice non preferisce adire i tribunali ordinari (art. 343 cpv. 1 CO). Se la persona interessata sceglie di ricorrere al Tribunale arbitrale e se il valore litigioso non supera Fr. 20'000, non si addebi-tano né tasse né spese giudiziarie. I relativi costi sono a carico della SRG SSR.


4.Un regolamento, oggetto di negoziati fra le parti contraenti e soggetto a firma paritetica, sancisce la sede, la composizione, la procedura e i dettagli riguardanti le competenze del Tribunale arbitrale.


Osservazione:


- ad cpv. 4
Il regolamento del Tribunale arbitrale verrà riesaminato al termine di questi negoziati CCL.

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