CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
(versione del 25 agosto 2000; valida dal 1° gennaio 2001)
concernente le condizioni di lavoro del personale della Società svizzera di radiotelevisione
stipulato tra la

SOCIETÀ SVIZZERA DI RADIOTELEVISIONE (SRG SSR idée suisse)
denominata qui di seguito "datore di lavoro" ovvero "SRG SSR", da una parte, e il

SINDACATO SVIZZERO DEI MASS MEDIA (SSM)
denominato qui di seguito "parte contraente" ovvero "SSM", dall'altra


PREAMBOLO

Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) viene stipulato per regolare le condizioni
di lavoro del personale della SRG SSR nonché i rapporti fra le parti contraenti, che
riconoscono i seguenti principi:

a.La SRG SSR rispetta il principio dell'uguaglianza; garantisce al suo personale l'uguaglianza dei diritti senza distinzione di sesso, origine, lingua, appartenenza politica, sindacale o religiosa.

b.La SRG SSR si impegna a realizzare pari opportunità tra uomini e donne a tutti i livelli e si preoccupa di essere d'esempio; mira a consentire alle donne l'accesso a tutte le professioni e livelli gerarchici dell'azienda. In tal modo verrà incrementata la percentuale di donne a ogni livello e in ogni funzione in cui sono sottorappresentate.

c.La SRG SSR fa sì che ciascuno, a prescindere dal tasso d'occupazione, possa realizzarsi secondo le proprie competenze ed esperienze professionali e lavorare in maniera creativa e produttiva; accetta il lavoro a tempo parziale di ambo i sessi e in tutti i livelli gerarchici, posta la compatibilità con gli obiettivi dell'a-zienda e di programma.

d.La SRG SSR riconosce la funzione costruttiva del suo partner contrattuale SSM. Le parti contraenti promuovono le loro relazioni reciproche.

e.Le parti contraenti si impegnano affinché la SRG SSR possa assolvere pienamente il suo mandato di servizio pubblico. La SRG SSR impone alle produzioni su mandato gli stessi requisiti di qualità richiesti per le sue produzioni.