Congedi

 
Art. 28 Congedi
Art. 29 Congedi sindacali

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 Congedi


1. Ogni persona ha diritto a un congedo pagato nei seguenti casi:

          a) motivi famigliari quali:

  • il proprio matrimonio: 3 giorni;
  •  il matrimonio dei figli, del padre, della madre oppure dei fratelli: 1 giorno;
  •  per il padre, la nascita del proprio figlio: 5 giorni;
  •  l'adozione di un bambino fino a 15 anni: 20 giorni;
  • la malattia del proprio figlio, bisognoso di cure particolari o della presenza del genitore a patto che il coniuge non se ne possa occupare: fino a 5 giorni.b)
 
b) decesso in famiglia
  • 3 giorni per il decesso del coniuge, di uno dei genitori o di un figlio
  • fino a 1 giorno per la partecipazione alle esequie di parenti prossimi e parenti acquisiti (nonni e suoceri, bisnonni, fratelli e sorelle, cognati e cognate, generi, nuore, nipoti e pronipoti di nonni, zii o zie)
  • fino a 2 giorni in più (3 giorni complessivi) qualora alla persona spetti l'obbligo di regolare le formalità inerenti al decesso.
c) partecipazione alle esequie di persone prossime: fino a 1/2 giornata;
 
d) cambiamento di domicilio: da 1 a 3 giorni (tranne quando la persona interessata ha disdetto il rapporto di     lavoro e il cambiamento di domicilio è dovuto al cambiamento del posto di lavoro);
 
e) esercizio di una carica pubblica: fino a 15 giorni per anno civile;

         f) presentazione a un altro datore di lavoro, dopo l'avvenuta disdetta: fino a 2 giorni;

         g) altri casi giustificabili: 5 giorni al massimo.

 

Per tutti i congedi pianificabili si terrà ragionevolmente conto delle esigenze aziendali.



2. Può essere concesso un congedo non pagato, se le esigenze aziendali lo consentono. Se il congedo viene richiesto per motivi prevalentemente professionali, la SRG SSR si assume il pagamento dei contributi d'assicurazione dovuti dal datore di lavoro e dalla persona interessata al fine di garantire l'affiliazione ininterrotta all'assicurazione (2° pilastro).


3.In relazione alla nascita di un figlio viene concesso alla madre o al padre, a richiesta, un congedo non pagato fino a 12 mesi; la richiesta va inoltrata entro 5 mesi dalla data di nascita presunta. A decorrere dal 3° anno di servizio la SRG SSR si assume il pagamento dei contributi d'assicurazione dovuti dal datore di lavoro alla CPC o all'Istituzione di previdenza della SRG SSR.


4.Per il personale con volume d'occupazione variabile, i giorni di congedo pagati danno diritto a uno stipendio calcolato in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza. Per i congedi non pagati si applicano soltanto le disposizioni di cui al cpv. 3.

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Art. 29 - Congedi sindacale


1.Per l'esercizio della loro attività sindacale i rappresentanti dell'SSM beneficiano di congedi pagati. Un regolamento sancisce le modalità.


2.Per partecipare alle assemblee generali delle sezioni e dei gruppi, i membri dell'SSM hanno diritto a un congedo pagato fino a 3 ore all'anno.

 

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