|
Art. 28 Congedi
Art. 29
Congedi sindacali
Art. 28 Congedi
1. Ogni persona ha diritto
a un congedo pagato nei seguenti casi:
a)
motivi famigliari quali:
- il proprio matrimonio: 3 giorni;
- il matrimonio dei figli, del padre, della madre oppure
dei fratelli: 1 giorno;
- per il padre, la nascita del proprio figlio: 5 giorni;
- l'adozione di un bambino fino a 15 anni: 20 giorni;
- la malattia del proprio figlio, bisognoso di cure particolari
o della presenza del genitore a patto che il coniuge non se ne
possa occupare: fino a 5 giorni.b)
-
- b) decesso in famiglia
- 3 giorni per il decesso del coniuge, di uno dei genitori
o di un figlio
- fino a 1 giorno per la partecipazione alle esequie di parenti
prossimi e parenti acquisiti (nonni e suoceri, bisnonni, fratelli
e sorelle, cognati e cognate, generi, nuore, nipoti e pronipoti
di nonni, zii o zie)
- fino a 2 giorni in più (3 giorni complessivi) qualora
alla persona spetti l'obbligo di regolare le formalità
inerenti al decesso.
- c) partecipazione alle esequie di persone prossime: fino
a 1/2 giornata;
-
- d) cambiamento di domicilio: da 1 a 3 giorni (tranne quando
la persona interessata ha disdetto il rapporto di lavoro
e il cambiamento di domicilio è dovuto al cambiamento
del posto di lavoro);
-
- e) esercizio di una carica pubblica: fino a 15 giorni per
anno civile;
f) presentazione
a un altro datore di lavoro, dopo l'avvenuta disdetta: fino a
2 giorni;
g) altri
casi giustificabili: 5 giorni al massimo.
Per tutti i congedi pianificabili si terrà ragionevolmente
conto delle esigenze aziendali.
2. Può essere concesso
un congedo non pagato, se le esigenze aziendali lo consentono.
Se il congedo viene richiesto per motivi prevalentemente professionali,
la SRG SSR si assume il pagamento dei contributi d'assicurazione
dovuti dal datore di lavoro e dalla persona interessata al fine
di garantire l'affiliazione ininterrotta all'assicurazione (2°
pilastro).
3.In relazione alla nascita
di un figlio viene concesso alla madre o al padre, a richiesta,
un congedo non pagato fino a 12 mesi; la richiesta va inoltrata
entro 5 mesi dalla data di nascita presunta. A decorrere dal
3° anno di servizio la SRG SSR si assume il pagamento dei
contributi d'assicurazione dovuti dal datore di lavoro alla CPC
o all'Istituzione di previdenza della SRG SSR.
4.Per il personale con volume
d'occupazione variabile, i giorni di congedo pagati danno diritto
a uno stipendio calcolato in base al reddito medio (indennità
di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza.
Per i congedi non pagati si applicano soltanto le disposizioni
di cui al cpv. 3.
Art. 29
- Congedi sindacale
1.Per l'esercizio della loro
attività sindacale i rappresentanti dell'SSM beneficiano
di congedi pagati. Un regolamento sancisce le modalità.
2.Per partecipare alle assemblee
generali delle sezioni e dei gruppi, i membri dell'SSM hanno
diritto a un congedo pagato fino a 3 ore all'anno.
|