Assicurazioni

 
Art. 32 Assicurazioni
Art. 33 Diritto allo stipendio in caso di malattia
Art. 34 Diritto allo stipendio in caso di infortunio o malattia professionale

Art. 35 Diritto allo stipendio in caso di maternità
Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile Art. 37 Versamento dello stipendio in caso di decesso
Art. 38 Fondo del personale

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 - Assicurazioni


1.Il personale è assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità

  • presso la Cassa Pensioni della Confederazione (CPC) se ha un volume d'occupazione fisso
  • presso l'Istituzione di previdenza della SRG SSR (IP) se ha un volume d'occupazione variabile

In caso di passaggio da un contratto con volume d'occupazione variabile a un contratto con volume d'occupazione fisso, le persone che lo desiderano possono rimanere affiliate all'IP.

2.Lo stipendio di funzione è assicurato ai sensi delle disposizioni del cpv. 1. Per le persone affiliate alla CPC eventuali componenti di prestazione e indennità di funzione sono assicurati presso la Fondazione per il personale nell'ambito di una previdenza complementare (primato dei contributi). Per le persone affiliate all'IP si terrà conto di eventuali componenti di prestazione e indennità di funzione nel calcolo del guadagno assicurato.


3.Il datore di lavoro assicura il personale contro gli infortuni professionali e non professionali. Una parte dei contributi per gli infortuni non professionali è a carico del personale.


4.Le modalità di assicurazione durante una missione all'estero sono disciplinate in una direttiva specifica.


Osservazioni:


- ad cpv. 1
Il personale straniero di programma di SRI è assicurato presso l'IP.

La SRG SSR avvierà colloqui con l'SSM qualora dovessero verificarsi cambiamenti nel contratto di affiliazione con la CPC. Nel caso di un'eventuale uscita dalla CPC, la SRG SSR si impegna a negoziare con l'SSM sia la scelta di una nuova istituzione di previdenza sia le rispettive condizioni. Prima di un'eventuale votazione generale degli assicurati, le parti intavoleranno negoziati allo scopo di definire una raccomandazione di voto comune.

La SRG SSR garantisce la compensazione del rincaro sulle rendite CPC correnti fino a concorrenza di un eventuale regime della Confederazione oppure – a patto che ciò sia più vantaggioso per i titolari della rendita - fino a concorrenza di un'eventuale aliquota percentuale sul rincaro negoziata a livello nazionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3.

- ad cpv. 3
Un terzo del premio per gli infortuni non professionali è a carico della persona interessata. La SRG SSR garantisce che una modifica di tale quota verrà negoziata con l'SSM.

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Art. 33 - Diritto allo stipendio in caso di malattia


1.In caso di inabilità totale o parziale al lavoro certificata da un medico, dovuta a malattia senza colpa della persona interessata, vige il diritto alle seguenti prestazioni:

                           a) l'intero stipendio per 6 mesi, a carico della SRG SSR;

                            b) il 90% dello stipendio per ulteriori 18 mesi, a carico di un'assicurazione per perdita di guadagno.

2.I premi dell'assicurazione per perdita di guadagno sono a carico della SRG SSR. Le prestazioni assicurative sono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio, integrato dalle indennità soggette all'AVS versate nell'anno civile precedente l'inizio dell'inabilità al lavoro.


3.Eventuali prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità o dell'assicurazione militare spettano al datore di lavoro, fintantoché quest'ultimo garantisce il versamento integrale dello stipendio.


4.Il personale con volume d'occupazione variabile ha diritto all'intero stipendio per i servizi concordati in modo vincolante nei 14 giorni seguenti l'inizio dell'inabilità al lavoro certificata dal medico. Altrimenti, le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'inabilità al lavoro.

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Art. 34 - Diritto allo stipendio in caso di infortunio o malattia professionale


1.
In caso di inabilità totale o parziale al lavoro certificata da un medico, dovuta a infortunio o malattia professionale senza colpa della persona interessata, vige il diritto alle seguenti prestazioni della SRG SSR:

              a) in caso di infortunio o malattia professionale ai sensi della LAINF: l'intero stipendio per 12 mesi

              b) in caso di infortunio non professionale: l'intero stipendio per 6 mesi.


2.Una volta trascorso questo periodo, il personale riceve le indennità quotidiane dall'assicurazione infortuni per un massimo del 90% del reddito. Le prestazioni assicurative sono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio, integrato dalle indennità soggette all'AVS versate nell'anno civile precedente l'inizio dell'inabilità al lavoro.


3.Eventuali prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione obbligatoria infortuni spettano al datore di lavoro, fintantoché quest'ultimo garantisce il versamento integrale dello stipendio. Ciò vale anche per le rivendicazioni di responsabilità civile, ove sia un terzo a essere responsabile dell'infortunio.


4.Il personale con volume d'occupazione variabile ha diritto all'intero stipendio per i servizi concordati in modo vincolante nei 14 giorni seguenti l'inizio dell'inabilità al lavoro certificata dal medico. Altrimenti, le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'inabilità al lavoro.

 

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Art. 35 - Diritto allo stipendio in caso di maternità


1.In caso di maternità la collaboratrice ha diritto all'intero stipendio per un periodo di 16 settimane. Oltre questo periodo di tempo, il diritto allo stipendio in caso di inabilità al lavoro è disciplinato dall'art. 33.


2.Per il personale con volume d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza.

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Art. 36 - Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile


1.Chiunque debba obbligatoriamente assentarsi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile svizzero, ha diritto allo stipendio intero. Le indennità per perdita di guadagno della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro.


2.Per servizio militare obbligatorio si intende la scuola reclute, tutte le scuole sottufficiali compresi il pagamento del grado, corsi di ripetizione, corsi di complemento, corsi preparatori dei quadri, e il servizio militare femminile, compresa la scuola reclute SMF.


3.Salvo i corsi di ripetizione e di protezione civile, le prestazioni sono garantite dal datore di lavoro se la persona lavora per la SRG SSR nel corso dei 24 mesi successivi al servizio militare in questione. Qualora la persona interessata lasci il posto di lavoro prima dello scadere di questo termine, la SRG SSR ridurrà pro rata le sue prestazioni per la parte eccedente i versamenti previsti dall'art. 324b CO.


4.Per il personale con volume d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza.

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Art. 37 - Versamento dello stipendio in caso di decesso


1.Il datore di lavoro continua a versare lo stipendio nel corso dei 3 mesi successivi al decesso quando la persona    lascia:

                     a) il coniuge o partner fisso;

                     b)figli per i quali percepisce assegni per figli;

                     c)altre persone a carico.


2.Nel caso di vedovi(e), celibi/nubili o divorziati(e), senza persone a loro carico ai sensi del cpv. 1, il datore di lavoro versa lo stipendio per un mese dal giorno del decesso.


3.Per il personale con volume d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti il decesso.

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Art. 38 - Fondo del personale

Un Fondo del personale gestito su base paritetica è a disposizione del personale attivo o pensionato della SRG SSR per far fronte a casi di necessità. Per ottenere le prestazioni del Fondo è possibile rivolgersi all'Ufficio del personale o all'SSM. Un regolamento sancisce le modalità.

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