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La presente Appendice contiene le deroghe e le disposizioni
complementari applicabili ai praticanti nell'ambito del CCL.
Il contratto di lavoro individuale rimanda alle presenti disposizioni.
1. Assunzione (CCL art. 5, cpv. 1)
Il rapporto tra datore di lavoro e praticante si basa su un contratto
scritto, che deve menzionare la funzione per la quale la persona
è formata, la durata prevista della formazione (valore
indicativo) e lo stipendio. Di norma, l'assunzione avviene nell'ambito
dell'occupazione a tempo pieno; valgono a titolo sussidiario
le disposizioni del CCL per il personale con volume d'occupazione
fisso. Se la funzione implica ricorrenti prestazioni di lavoro
domenicale o notturno, il contratto ne dovrà fare espressa
menzione. Il CCL, le disposizioni speciali per praticanti, nonché
i regolamenti e le direttive che li riguardano devono essere
consegnati alle persone interessate prima della firma del contratto.
2. Assegnazione di altri lavori (CCL art.10)
Alla persona possono essere temporaneamente assegnati, al di
fuori del suo programma di formazione abituale, lavori rispondenti
alle sue capacità e conoscenze professionali. Tali lavori
devono tuttavia essere attinenti alla formazione e non essere
d'intralcio alla stessa.
3. Formazione (CCL art. 12)
3.1 La SRG SSR provvede,
nell'ambito delle proprie attività, alla formazione professionale
dei praticanti e delle praticanti. Tale formazione è basata
sul piano stabilito per ogni praticantato, conformemente alle
esigenze della funzione per la quale la persona è formata.
Il piano viene consegnato al momento dell'assunzione e costituisce
parte integrante del contratto di lavoro.
3.2 Il praticante deve fare
tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi di formazione;
in particolare deve osservare, secondo le norme della buona fede,
le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni
particolari che gli vengono impartite. Almeno una volta all'anno
si procede a un colloquio di valutazione per constatare lo stato
della formazione.
3.3 La formazione può
essere prolungata in caso d'assenza di una certa durata (es.:
gravidanza e parto, servizio militare d'avanzamento). In base
ai risultati raggiunti, la durata prevista della formazione (valore
indicativo) può essere ab-breviata o prolungata del 30%,
sempre che sia possibile realizzare gli obiettivi previsti nel
piano di formazione.
4. Congedo compensativo (CCL art. 26)
I congedi compensativi devono essere concordati con il datore
di lavoro. In linea di massima, il saldo dei supplementi di tempo
non compensati viene pagato alla fine del praticantato.
5. Vacanze (CCL art. 27 cpvv. 4 e 7)
Le vacanze devono essere concesse e godute nel corso dell'anno
civile cui esse si riferiscono. Il riporto delle vacanze di cui
al cpv. 7 è escluso.
6. Congedi (CCL art. 28 cpvv. 1 a 3)
Non sussiste il diritto al congedo per adozione e ai congedi
non pagati di cui ai cpv. 2 e 3.
7. Stipendio (CCL art. 30 e Appendice II)
La retribuzione viene fissata tenendo conto della funzione insegnata
e dello stato di avanzamento della formazione (semestre). L'importo
viene determinato in base ai sistemi retributivi delle unità
aziendali. Il punto 5.2 dell'Appendice II (conversione della
13a mensilità) non è applicabile.
8. Assicurazioni (CCL art. 32 cpv. 1)
I praticanti sono assicurati presso l'Istituzione di previdenza
della SRG SSR (IP) contro le conseguenze economiche della vecchiaia,
del decesso e dell'invalidità.
9. Assegno di sostentamento (CCL art. 39)
Ha diritto a un assegno di Fr. 5688.-- all'anno ogni persona:
a)coniugata, il cui coniuge non eserciti attività lucrativa;
b)che ha stabilmente a suo carico figli minorenni o agli studi
ai sensi dell'art. 40 CCL;
c)che è soggetta a obblighi di sostentamento nei confronti
di un parente prossimo o del coniuge divorziato.
Un'eventuale compensazione del rincaro sull'assegno di sostentamento
verrà decisa nell'ambito della procedura prevista all'art.
31 cpv. 1 e 3.
10. Disdetta del rapporto di lavoro (CCL art. 45)
Il praticantato non genera alcun diritto a un'ulteriore occupazione
presso la SRG SSR. Ai praticanti viene garantita assoluta libertà
di scelta in merito al prosieguo della loro professione. Al più
tardi due mesi prima della conclusione della formazione (3 mesi
per le formazioni eccedenti un anno), alla persona si comunica
per iscritto se e a quali condizioni è possibile, dopo
il praticantato, un'occupazione con un altro contratto. Per il
resto, si applicano i termini di disdetta di cui all'art. 45
CCL.
11.
Ore supplementari (CCL Appendice I/A punto
3.5)
Il conteggio finale delle ore supplementari avviene una volta
all'anno. In linea di massima, tutte le ore supplementari cumulate
a tale data vengono pagate. A richiesta della persona interessata,
il datore di lavoro riporta fino a 40 ore sul conteggio nuovo.
Queste ore vanno compensate entro il successivo conteggio finale.
12. Giorni supplementari (CCL Appendice I/B punto
3.3)
Il conteggio finale dei giorni supplementari avviene una volta
all'anno. In linea di massima, tutti i giorni supplementari cumulati
a tale data vengono pagati. A richiesta della persona interessata,
il datore di lavoro riporta fino a 5 giorni sul conteggio nuovo.
Questi giorni vanno compensati entro il successivo conteggio
finale.
13. Tasse di ricezione per la radio e la televisione(CCL
art. 44)
Nell'ambito del praticantato, la SRG SSR non si fa carico delle
tasse di ricezione.
14. Ulteriori disposizioni
Le unità aziendali possono negoziare soluzioni in deroga
con l'SSM.
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