APPENDICE II - CONDIZIONI QUADRO PER I SISTEMI RETRIBUTIVI

 

1. Funzione chiave
2. Gruppi di funzioni
3. Assegnazione a una funzione chiave e a un gruppo di funzioni
4. Componenti salariali e forme di retribuzione 
         Definizioni 
                  Stipendio di funzione 
                  Componente di prestazione 
                  Indennità di funzione 
                  Forme di retribuzione 
5. Trasparenza nei confronti del'SSM
6. Disposizioni transitorie

 

 

 

 

 

 

La SRG SSR garantisce una retribuzione secondo un sistema che tiene conto dei requisiti, della prestazione e del mercato. La presente Appendice attua l'art. 29 CCL e fissa in maniera definitiva il quadro nazionale per i sistemi retributivi delle unità aziendali.

1. Funzione chiave


1.1 Ogni funzione che si distingue nettamente dalle altre per contenuto, requisiti, struttura e carattere o nei requisiti costituisce una funzione chiave. Le funzioni chiave sono necessarie dal profilo organizzativo affinché i compiti vengano svolti con efficacia. Le unità aziendali definiscono le funzioni chiave.


1.2 La valutazione della funzione avviene in base al sistema di valutazione OGS valido in tutta l'azienda, secondo i seguenti criteri:

A - Esigenze professionali
Conoscenze ed esperienze richieste nel settore professionale e nei campi specifici dell'azienda;

B - Incarichi direttivi e organizzativi
Conoscenze ed esperienze richieste in termini di direzione e organizzazione dell'unità affidata;

C - Grado di risoluzione dei problemi
Complessità relativa al processo con il quale un problema viene individuato, affrontato e risolto;

D - Ambito di responsabilità
Estensione della responsabilità della funzione a livello aziendale e tipo di re-sponsabilità;

E - Ambito di competenza
Ambito organizzativo che delimita la libertà d'azione della funzione;

F - Sforzi fisici
Fatica causata dal maneggiare o spostare oggetti in diverse positure e da altri sforzi fisici;

G - Disagi ambientali
Fattori esterni pregiudizievoli della salute o ad essa nocivi.


1.3 Le unità aziendali possono, previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL) modificare il sistema di valutazione. Non hanno il diritto di cancellare o aggiungere criteri o di modificarne la ponderazione.


1.4 Le unità aziendali valutano le singole funzioni previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL). La consultazione avviene tramite la presenza dell'SSM all'interno dei gruppi di valutazione. L'SSM può sottoporre al gruppo di valutazione delle richieste da esaminare.


1.5 Il valore di ogni funzione chiave è espresso con un punteggio e funge da base per il calcolo dello stipendio di riferimento (punto 4.1).


Torna all'indice

 

2. Gruppi di funzioni


2.1 Le unità aziendali possono, previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL) raggruppare in gruppi di funzioni le funzioni chiave imparentate. Sono da intendersi "imparentate" le funzioni chiave che è possibile ricondurre a un profilo professionale o a un gruppo professionale specifico.


2.2 Il punteggio della funzione chiave più elevata di un gruppo di funzioni può superare del 50% al massimo il punteggio della funzione chiave più bassa dello stesso gruppo.

Torna all'indice

 


3. Assegnazione a una funzione chiave e a un gruppo di funzioni


I superiori competenti assegnano ciascuna persona a una funzione chiave in base alle attività da esercitare e, posto che ne esista uno, a un gruppo di funzioni. L'SSM non ha il diritto di essere consultato. La persona può chiedere una verifica dell'assegnazione presso il secondo livello superiore.

Torna all'indice

 

4. Componenti salariali e forme di retribuzione


4.1 Definizioni


Stipendio di riferimento
Lo stipendio di riferimento costituisce il valore della funzione chiave. È un valore tecnico e non uno stipendio da raggiungere automaticamente entro un lasso di tempo determinato.

Stipendio di funzione
Lo stipendio di funzione è lo stipendio individuale per l'esercizio della funzione.

Stipendio minimo
Lo stipendio minimo è il valore in franchi minimo della funzione chiave. Ammonta ad almeno il 70% del valore in franchi stabilito dalla curva salariale 1997 di ciascuna unità aziendale per ciascuna funzione chiave.

Torna all'indice


4.2 Stipendio di funzione


1) Lo stipendio di funzione è lo stipendio individuale per l'esercizio della funzione. Dipende dai requisiti professionali, dalla prestazione individuale, dalla competenza sociale, dall'esperienza in azienda e dal valore di mercato della funzione chiave.


2) Lo stipendio di funzione poggia sullo stipendio di riferimento della funzione chiave (punto 4.1) e ammonta ad almeno il 70% del valore in franchi stabilito dalla curva salariale 1997 di ciascuna unità aziendale per ciascuna funzione chiave (stipendio minimo). Per le professioni molto richieste è possibile concedere supplementi temporanei, per conformarsi al valore di mercato.
Per la progressione salariale sono determinanti i criteri di cui al punto 4.2 cpv. 1.


Osservazione:


- ad 4.2 cpv. 2
Per le persone neoassunte la SRG SSR prevede, per talune funzioni, uno stipendio iniziale superiore allo stipendio minimo.Questa disposizione verrà concretizzata con l'SSM a livello dell'UA.

Torna all'indice


4.3 Componente di prestazione


1) La componente legata alla prestazione è un versamento unico per ricompensare la prestazione individuale o, eventualmente, quella di un gruppo. L'erogazione e l'importo di questa componente dipendono dalla prestazione globale in base all'esito del colloquio di valutazione annuo (art. 11 CCL).


2)La componente di prestazione può anche essere versata a persone che non ricevono lo stipendio di riferimento della loro funzione chiave.


3) La componente di prestazione è assicurata secondo il primato dei contributi.


Osservazione:


- ad 4.3 cpv. 1
La componente di prestazione non può superare il 10% dello stipendio di riferimento.

Torna all'indice


4.4 Indennità di funzione


1) L'esercizio temporaneo di mansioni superiori dà diritto a un'indennità di funzione (indennità di supplenza o indennità per aumentate esigenze). Le unità aziendali stabiliscono i principi per l'erogazione di indennità di funzione previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL).


2) L'indennità di funzione può essere erogata per 5 anni al massimo, con la possibilità di prorogarla di un anno.


3) In caso di malattia o infortunio si terrà conto dell'indennità di funzione per determinare il diritto allo stipendio ai sensi delle disposizioni degli artt. 33 e 34 CCL.


4) L'indennità di funzione è assicurata secondo il primato dei contributi.

Torna all'indice


4.5 Forme di retribuzione


1) La retribuzione è versata mensilmente (stipendio annuo diviso 13) o su base oraria (stipendio annuo diviso 2'008), qualora sia possibile quantificare il lavoro in ore.


2) Il personale con volume d'occupazione fisso è pagato con stipendio mensile. Con l'accordo del datore di lavoro, è possibile convertire ogni anno, integralmente o in parte, la 13a mensilità in un congedo (base: 20 giorni lavorativi per una mensilità). Il diritto sussiste, comunque, a scadenze triennali. Chiunque intenda fruire di tale facoltà deve rendere note le sue intenzioni con un anticipo di 6 mesi. La data del congedo viene fissata tenendo conto delle esigenze azien-dali.


3) Gli onorari per trasmissione e gli onorari forfetari vengono applicati ove il calcolo delle ore non sia possibile e occorra retribuire il risultato. Il calcolo di tali onorari è di competenza dell'unità aziendale. Le modalità (compresa un'eventuale introduzione dell'onorario giornaliero) sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti a livello di unità aziendale. (art. 51 cpv. 3 CCL).

Torna all'indice

 

5. Trasparenza nei confronti del'SSM


5.1
In applicazione dell'art. 51 cpv. 1 CCL, all'inizio di ogni anno le unità aziendali sottopongono all'SSM un elenco di tutte le persone assoggettate al loro nuovo sistema retributivo da usare nel rispetto della riservatezza. L'elenco comprende le persone neoassunte e quelle che hanno cambiato funzione chiave fino a un anno dopo aver raggiunto lo stipendio di riferimento. Per ogni persona devono essere segnalati i seguenti dati: numero amministrativo, anno del passaggio di funzione, sesso, funzione chiave (tranne per RTR), stipendio di riferimento della funzione chiave (franchi); stipendio di funzione (franchi); differenza rispetto allo stipendio di riferimento in franchi e in percentuale; stipendio di funzione dell'anno precedente (franchi); differenza dell'anno precedente rispetto allo stipendio di riferimento in franchi e in percentuale.


5.2 Inoltre, su richiesta dell'SSM, le unità aziendali consegnano la seguente documentazione:

funzioni chiave valutate; gruppi di funzioni; punteggio delle funzioni chiave CCL con valore corrispondente in franchi; catalogo dei criteri OGS specifico all'unità aziendale; eventuali supplementi di mercato concessi a interi gruppi professionali (compresi i criteri); totale delle persone con stipendio di funzione inferiore al loro stipendio di riferimento, totale delle suddette persone che hanno ricevuto un aumento di stipendio e importo totale di tali aumenti in franchi; politica dell'unità aziendale sulla componente salariale legata alla prestazione; principi dell'unità aziendale sull'erogazione di indennità di funzione; totale delle persone assoggettate al CCL e totale delle persone senza CCL; retribuzione dei praticanti.


5.3 Indagini sul mercato del lavoro


1) Le unità aziendali mettono a disposizione dell'SSM le indagini sul mercato del lavoro, da loro utilizzate. Le indagini devono essere presentate nel rispetto dell'anonimato, sì da non poter risalire ai dati delle aziende esaminate o agli stipendi individuali.


2) Per ciascuna funzione esaminata, i dati sullo stipendio vengono presentati sotto forma di fascia salariale (valore medio e fascia +/-10%). Il valore medio rispecchia la media salariale di tutte le aziende esaminate. Gli stipendi delle persone assegnate alla funzione esaminata figurano sotto forma di punteggio all'interno della fascia salariale.


3) Le unità aziendali comunicano all'SSM il metodo e i criteri delle indagini.

Torna all'indice

6. Disposizioni transitorie


6.1 Al momento dell'assegnazione al gruppo di funzioni, lo stipendio delle persone già assoggettate al CCL o al contratto per cachettista rimane garantito; viene ripreso il punteggio odierno.


6.2 Per le persone assoggettate al CCL o al contratto per cachettista, assunte alla SRG SSR prima del 1.1.2000, è garantito l'adeguamento allo stipendio dovuto della funzione chiave ai sensi del CCL 1995/97. Ciò vale anche in caso di cambiamento della funzione chiave.


6.3 Le persone assunte alla SRG SSR tra il 1.1.2026 e l'entrata in vigore del presente CCL non hanno diritto di raggiungere automaticamente il loro stipendio di riferimento entro una scadenza. La loro progressione salariale obbedisce a quanto sancito dal punto 4.1.

Torna all'indice