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A. PERSONALE CON PIANIFICAZIONE ORARIA
1. Calcolo del tempo di lavoro
1.1 Come tempo di lavoro
contano le ore prestate. Sono fatte salve le disposizioni relative
all'orario minimo garantito e al servizio di piena notte (cfr.
CCL artt. 21 e 22).
1.2 Per il personale con
volume d'occupazione fisso, il tempo di lavoro viene calcolato
in base al mese civile (dovuto mensile). Per il personale a tempo
parziale con volume d'occupazione fisso, le ore dovute mensilmente
si calcolano pro rata.
1.3 La durata quotidiana
del lavoro è di 8 ore. Le interruzioni del lavoro globalmente
superiori a 2 ore e che non valgono come riposo quotidiano sono
conteggiate, oltre tale limite, come ore di lavoro.
1.4 Il tempo di lavoro eccedente
le 8 ore quotidiane dovute vale come tempo di lavoro supplementare
quotidiano, sia per il personale a tempo pieno sia per quello
a tempo parziale.
2. Pianificazione del tempo di lavoro
2.1 I giorni di lavoro, di
riposo, i giorni festivi e quelli di compensazione devono essere
comunicati con un anticipo di 14 giorni civili (piano di lavoro).
Ove possibile, le trasferte con pernottamento vengono comunicate
nel piano di lavoro.
2.2
Gli orari di lavoro devono essere comunicati con un anticipo
di 14 giorni civili (piano di
servizio).
2.3 Una giornata lavorativa
completa dà diritto a un minimo di 60 minuti liberi ininterrotti,
validi come pausa. La pausa non può essere addizionata
alla fine dell'orario di lavoro. Per il resto, il datore di lavoro
è libero nella pianificazione.
2.4 In caso di soppressione
di un'attività contenuta in un piano di servizio, la persona
deve rimanere a disposizione, durante l'orario inizialmente previsto,
per un altro lavoro. Se non viene assegnato alcun lavoro, la
persona ha diritto all'accredito di 4 ore lavorative (orario
minimo garantito). Se il lavoro viene assegnato, vengono accreditate
le ore effettivamente prestate o, comunque, almeno 4 ore lavorative.
2.5 In caso di assenza per
malattia o infortunio il piano di servizio è interrotto
e i sabati, le domeniche e i giorni festivi ufficiali contano
come giorni di riposo goduti, anche se figuravano nel piano di
servizio come giornate lavorative. I giorni di riposo previsti
tra il lunedì e il venerdì vengono invece conteggiati
come giorni di assenza per malattia o infortunio.
2.6 Le ore negative imputabili
al datore di lavoro sono annullate alla fine di ogni mese.
2.7 Le disposizioni dei punti
2.4, 2.5 e 2.6 non si applicano al personale con volume d'occupazione
variabile.
3. Ore supplementari
3.1 Sono considerate ore
supplementari le ore di lavoro prestate oltre il dovuto mensile.
Il conteggio delle ore supplementari e la loro compensazione
con le ore negative avviene mensilmente in base alle ore supplementari
quotidiane.
3.2 Nel corso dell'anno civile
il tetto massimo è di 220 ore supplementari. Nel conteggio
vengono considerate le ore eccedenti un orario settimanale di
54 ore.
3.3 Di norma, le ore supplementari
vengono compensate con congedi nel corso dell'anno. La compensazione
può avvenire soltanto in giornate intere oppure, con il
consenso della persona interessata, in mezze giornate, o ancora,
a richiesta, in ore singole.
3.4 Tenuto conto delle esigenze
aziendali, le richieste del personale relative alla compensazione
di ore supplementari devono essere prese in considerazione. Il
datore di lavoro può tuttavia ordinare in ogni momento
la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo
di 40 ore.
3.5 Il conteggio finale delle
ore supplementari avviene una volta all'anno. Tutte le ore supplementari
cumulate a tale data vengono pagate oppure riportate, integralmente
o parzialmente, sul conto nuovo o, ancora, accreditate sul conteggio
"congedo compensativo" o "credito prepensiona-mento".
La chiave di ripartizione è stabilita di comune accordo.
In mancanza di accordo, le ore supplementari vengono pagate.
A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta
fino a 40 ore sul conteggio nuovo. Queste ore vanno compensate
entro il successivo conteggio finale.
3.6 Le disposizioni del punto
3 non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.
4.Indennità e supplemento di tempo per
lavoro a orari irregolari
4.1 Per il lavoro a orari
irregolari vengono corrisposte le seguenti indennità:
- indennità per lavoro straordinario quotidiano (TMA):
Fr.10.80 all'ora
- indennità per servizio notturno (ore 20.00 - 07.00):
Fr.10.80 all'ora
- indennità per lavoro domenicale e nei giorni festivi
ufficiali (ore 00.00 - 24.00):
Fr.10.80 all'ora
- indennità per modifiche al piano di servizio:
Fr.8.60 all'ora
- indennità per lavoro svolto durante
un giorno di riposo (RTE):
Fr.83.-- al giorno
Un'eventuale compensazione del rincaro su tali importi verrà
decisa nell'ambito della procedura prevista all'art. 31 cpv.
1 e 3.
4.2 Il diritto alle singole
indennità viene determinato in base alle seguenti disposizioni:
a) TMA
L'indennità TMA viene versata per il lavoro che eccede
le 8 ore quotidiane (principio valido anche per chi lavora a
tempo parziale). Una frazione d'ora dà diritto alla TMA
pro rata.
b) Indennità per servizio notturno, servizio domenicale
e nei giorni festivi ufficiali
Queste indennità vengono versate per le ore di lavoro
effettivamente prestate (tempo di viaggio compreso). Una frazione
d'ora dà diritto all'indennità pro rata.
c) Indennità per modifiche al piano di servizio
Le modifiche al piano di servizio comunicate con un anticipo
inferiore ai 7 giorni danno diritto, per i servizi in Svizzera,
a un'indennità quando anticipano l'inizio del lavoro o
ritardano la fine della giornata di più di 30 minuti.
Una frazione d'ora dà diritto all'indennità pro
rata.
d) RTE
L'indennità RTE viene versata per tutti i giorni di riposo,
festivi, di vacanza o di compensazione previsti nel piano di
servizio e successivamente soppressi. Il diritto alla RTE non
sussiste se la soppressione avviene a richiesta della persona
interessata.
4.3 Supplemento
di tempo
Il diritto al supplemento di tempo del 25% viene determinato
in base alle seguenti disposizioni:
a) Personale a tempo pieno
Il supplemento di tempo viene versato
per le ore di lavoro che eccedono le 8 ore quotidiane. Una frazione
d'ora dà diritto al supplemento
pro rata.
b) Personale a tempo parziale con volume d'occupazione
fisso
Il supplemento di tempo viene versato
per le ore di lavoro assegnate che eccedono il dovuto mensile
contrattuale.
Il supplemento di tempo non viene conteggiato per la compensazione
delle ore negative ed è accreditato sul conteggio "congedo
compensativo" o "credito prepensionamento".
4.4 Le singole indennità
per lavoro a orari irregolari e il supplemento di tempo vengono
cumulati.
B. PERSONALE SENZA PIANIFICAZIONE ORARIA
1. Pianificazione del tempo di lavoro
1.1 Il tempo di lavoro viene pianificato in giornate
e mezze giornate, in base a un lavoro quotidiano dovuto di 8
ore.
1.2 Nel contesto del volume
di lavoro pattuito con il/la superiore, l'orario di lavoro nei
giorni preparatori in vista di trasmissioni può essere
stabilito liberamente. È bene intendersi con la persona
interessata sulla sua reperibilità e sul tempo di presenza.
1.3 Le giornate di partecipazione
alla produzione devono essere comunicate al più tardi
con un anticipo di 14 giorni civili.
In caso di soppressione di un'attività, la persona
deve rimanere a disposizione, durante l'orario inizialmente previsto,
per un altro lavoro. Se non viene assegnato alcun lavoro, la
persona ha diritto all'accredito di 4 ore lavorative (orario
minimo garantito). Se il lavoro viene assegnato, vengono accreditate
le ore effettivamente prestate o, comunque, almeno 4 ore lavorative.
2. Calcolo degli orari di lavoro
2.1 Le giornate intere e
le mezze giornate concordate per i lavori preparatori in vista
di una trasmissione devono corrisponde-re al volume di lavoro
probabile. Queste giornate contano come ore di lavoro effettive.
Se giustificato, il tempo supplementare necessario è riconosciuto
come tempo di lavoro.
2.2 Durante le giornate di
partecipazione alle produzioni vengono conteggiate le ore effettivamente
prestate. Sono fatte salve le disposizioni relative all'orario
minimo garantito e al servizio di piena notte (cfr. CCL artt.
22 e 23).
2.3 I giorni preparatori
concordati e le ore effettive di lavoro nei giorni di produzione
vengono dichiarati sul rapporto di attività e conteggiati
mensilmente. Il rapporto di attività deve essere vistato
dal/dalla superiore.
3. Giorni supplementari
3.1 Sono considerati giorni
supplementari i giorni/le ore di lavoro prestati oltre il dovuto
mensile concordato. Questi giorni possono essere compensati entro
il successivo conteggio annuale. Nel corso dell'anno civile il
tetto massimo è di 17,5 giorni supplementari.
3.2 Sui giorni supplementari
viene accreditato un supplemento di tempo del 25%. Il tempo supplementare
viene accreditato sul conteggio "congedo compensativo"
o "credito prepensionamento".
3.3 Il conteggio finale dei
giorni supplementari avviene una volta all'anno. Tutti i giorni
supplementari cumulati a tale data vengono pagati oppure riportati,
integralmente o parzialmente, sul conto nuovo, o accreditati
sul conteggio "congedo compensativo" o "credito
prepensionamento". La chiave di ripartizione è stabilita
di comune accordo. In mancanza di accordo, i giorni supplementari
vengono pagati. A richiesta della persona interessata, il datore
di lavoro riporta fino a 5 giorni supplementari sul conteggio
nuovo. Questi giorni vanno compensati entro il successivo conteggio
finale.
3.4 Le disposizioni del punto
3 non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.
4. Indennità forfetaria per lavoro a orari
irregolari
4.1 In vece delle singole indennità
per lavoro a orari irregolari, il personale riceve un'indennità
forfetaria in funzione della frequenza dell'irregolarità:
- Fr. 3'515.-- all'anno per una frequenza media
- Fr. 4'120.-- all'anno per una frequenza alta
Un'eventuale compensazione del rincaro su tali importi verrà
decisa nell'ambito della procedura prevista all'art. 31 cpv.
1 e 3.
4.2 Spetta all'unità
aziendale dividere il personale tra le due categorie.
4.3 Il personale a tempo
parziale riceve l'indennità forfetaria pro rata.
4.4 Il personale con volume
d'occupazione variabile riceve l'indennità forfetaria
sotto forma di supplemento sullo stipendio versato. Gli importi
integrali di cui al punto 4.1 corrispondono a un volume di 220
giorni/1760 ore all'anno.
C. ORARIO FLESSIBILE (OF)
In accordo con l'SSM, le unità aziendali stabiliscono
le regole dell'orario flessibile (OF) sulla scorta delle seguenti
disposizioni quadro nazionali. Le disposizioni dell'Appendice
I/C non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.
1. Durata del lavoro
1.1 Le ore di lavoro da prestare
mensilmente vengono denominate ore dovute. Considerati i giorni
di riposo e i giorni festivi, per il personale a tempo pieno
le ore dovute vengono calcolate in base a un orario giornaliero
di 8 ore e comunicate ogni mese in anticipo. Per il personale
a tempo parziale fanno stato le ore di lavoro giornaliere contrattuali.
1.2 Il tempo giornaliero
di lavoro si suddivide in orari fissi e orari flessibili.
1.3 La fascia giornaliera
e gli orari fissi sono oggetto di negoziati all'interno di ogni
unità aziendale. La fascia giornaliera comprende 12 ore
al massimo, l'orario fisso 5 ore al giorno al massimo. Per il
personale a tempo parziale la fascia giornaliera è ridotta
pro rata.
2. Saldo orario flessibile
2.1 Il saldo OF corrisponde,
considerate le assenze, alla differenza mensile tra le ore dovute
e le ore effettivamente prestate. Il saldo OF è di 24
ore al massimo in più o in meno.
2.2 Con il consenso del/la
superiore, è possibile compensare il saldo OF sotto forma
di congedo di un massimo di 1,5 giorni al mese.
2.3 Le ore eccedenti il saldo
OF positivo massimo vengono annullate alla fine di ogni mese.
2.4 Il saldo OF e le ore
supplementari sono conteggiati separatamente.
3. Lavoro straordinario quotidiano e ore supplementari
3.1 Per lavoro straordinario
quotidiano si intendono quelle ore espressamente ordinate dal/la
superiore che eccedono le 8 unità quotidiane o che debbono
essere prestate al di fuori della fascia giornaliera (nessun
cumulo).
3.2 L'indennità (TMA)
e il supplemento di tempo per il lavoro straordinario quotidiano
ai sensi del punto 3.1 obbediscono alle regole applicabili al
personale con pianificazione oraria (cfr. Appendice I/A punto
4). Le ore ordinate al di fuori della fascia oraria, inferiori
al totale giornaliero di 8 ore, danno soltanto diritto alla TMA.
3.3 Le ore del lavoro straordinario
quotidiano servono, se necessario, a compensare un eventuale
saldo OF negativo. Le ore rimanenti a fine mese valgono come
ore supplementari. Per la compensazione di queste ore valgono
le disposizioni per il personale con pianificazione oraria (cfr.
Appendice I/A punti 3.3 - 3.5).
4.Indennità e supplemento di tempo per
lavoro a orari irregolari
4.1 L'indennità per
il servizio di notte obbedisce alle regole applicabili al personale
con pianificazione oraria (cfr. Appendice I/A punto 4).
4.2 Sulle ore prestate di
sabato, di domenica o durante un giorno festivo ufficiale, viene
accreditato un supplemento di tempo del 25%.
D. VOLUME D'OCCUPAZIONE VARIABILE
1. Campo di applicazione
1.1 Le presenti disposizioni
si applicano al personale a tempo parziale il cui volume annuo
d'occupazione è "variabile" e viene pattuito
per mutuo accordo. Il numero dei servizi può cambiare
da una settimana all'altra o da un mese all'altro.
1.2 Il personale con volume
d'occupazione variabile è assimilato alla categoria A
(personale con pianificazione oraria) o alla categoria B (personale
senza pianificazione oraria). Fa stato l'Appendice del caso.
1.3 I contratti per il personale
con volume d'occupazione variable (ai sensi dell'art. 1 cpv.
2 lett. b CCL) che presta meno di 8 ore a servizio/giornata lavorativa,
vengono rilasciati soltanto in casi giustificati per determinate
funzioni, gruppi professionali o persone. Il rilascio di tali
contratti viene negoziato a livello di unità aziendale
con l'SSM.
2. Accordo sul volume d'occupazione annuo
2.1 Il volume d'occupazione annuo è stabilito
nel contratto di lavoro. Le modifiche per l'anno successivo devono
essere concordate entro il 30 settembre. L'accordo verte:
a) sul numero di giorni di lavoro garantiti e sulla loro probabile
ripartizione sull'anno, con indicazione dei periodi senza
lavoro e delle quote pro rata dei giorni di riposo e dei giorni
festivi;
b) sulla modalità di retribuzione.
2.2 L'accordo sul volume
d'occupazione è parte integrante del contratto di lavoro.
3. Servizi
3.1 I servizi vengono concordati
caso per caso il più presto possibile. All'atto della
ripartizione occorre tener conto dei giorni di riposo mensili.
3.2 Una distinta delle occupazioni
funge da strumento di controllo dei giorni o delle ore di lavoro
effettivamente prestati; fornisce anche informazioni sui servizi
rifiutati dalla persona interessata.
3.3 La garanzia d'occupazione
diminuisce in misura dei giorni o delle ore di lavoro rifiutati.
Il rifiuto di servizi previsti in un periodo che si era stabilito,
anche a breve termine, senza lavoro, non implica nessuna diminuzione
della garanzia d'occupazione.
3.4 I servizi concordati
in modo vincolante e soppressi per ragioni imputabili al datore
di lavoro vengono conteggiati come giorni o ore di lavoro, a
condizione che il datore di lavoro non sia in grado di proporre
servizi sostitutivi nell'ambito della pianificazione originaria.
3.5 Il personale della categoria
A (con pianificazione oraria) riceve un supplemento dell'8% sullo
stipendio per le ore prestate al di là della garanzia
annua d'occupazione concordata (volume in ore).
3.6 Il personale della categoria
B (senza pianificazione oraria) riceve un supplemento del 4%
sullo stipendio per i giorni prestati al di là della garanzia
annua d'occupazione concordata.
4. Giorni di riposo e giorni festivi
I giorni di riposo e giorni festivi sono compresi nella retribuzione
a cachet o oraria.
5. Indennità per lavoro a orari irregolari
Il lavoro a orari irregolari viene compensato in conformità
alle disposizioni della relativa categoria di personale.
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