Congedi e permessi

Nei seguenti casi riportati di seguito il collaboratore ha diritto a un congedo pagato, di cui deve usufruire nel momento in cui sopraggiunge l’evento.

a) motivi familiari: – il proprio matrimonio o la registrazione della propria unione domestica: 3 giorni; – matrimonio dei figli, del padre, della madre o di fratelli/sorelle: 1 giorno; – congedo paternità: 10 giorni; – adozione di un bambino fino a 15 anni: 20 giorni; – malattia del proprio figlio, bisognoso di cure particolari o della presenza del genitore a patto che il coniuge o il partner registrato non se ne possa occupare: fino a 5 giorni. Il datore di lavoro può richiedere un certificato medico.

b) cambiamento di domicilio: 1 giorno in Svizzera, 3 giorni all’estero (tranne quando il collaboratore ha disdetto il rapporto di lavoro e il cambiamento di domicilio è dovuto al cambiamento del posto di lavoro);

c) esercizio di una carica pubblica: fino a 15 giorni per anno civile;

d) le assenze di breve durata (medico, consultazioni terapeutiche, visite presso le autorità, ecc.) vanno organizzate possibilmente nel tempo libero o al di fuori dell’orario di lavoro. Se ciò non è possibile, al collaboratore viene concesso il tempo necessario (massimo 2 ore);

e) decessi: – 10 giorni per il decesso del coniuge o del partner registrato o di una persona beneficiaria ai sensi del regolamento CPS o di un figlio del collaboratore; – 3 giorni per il decesso di uno dei genitori; – fino a 1 giorno per la partecipazione alle esequie di altri parenti prossimi e parenti acquisiti (nonni e suoceri, bisnonni, fratelli e sorelle, cognati e cognate, generi, nuore, nipoti e pronipoti di nonni, zii o zie); fino a 2 giorni in più (3 giorni complessivi) qualora al collaboratore spetti l’obbligo di regolare le formalità inerenti al decesso; – partecipazione alle esequie di persone prossime: fino a mezza giornata;

f) presentazione a un altro datore di lavoro, dopo l’avvenuta disdetta: fino a 2 giorni al mese;

g) in altri casi giustificati: 5 giorni al massimo.

Per tutti i congedi pianificabili bisogna tener conto delle esigenze aziendali. Il superiore deve esserne informato tempestivamente.

Un congedo non pagato può essere concesso se le esigenze aziendali lo consentono. Di solito, prima di usufruire di un congedo non pagato, il collaboratore deve aver compensato i propri saldi orari. Se il congedo viene richiesto per motivi prevalentemente professionali, la SSR si assume il pagamento dei contributi assicurativi del datore di lavoro e del collaboratore al fine di garantire l’affiliazione ininterrotta all’assicurazione (2° pilastro).

Per la nascita di un figlio, su richiesta del genitore viene concesso un congedo non pagato fino a 12 mesi; la richiesta va inoltrata entro 5 mesi dalla data di nascita presunta. A decorrere dal 3° anno di servizio (art. 13 cpv. 3 CCL) la SSR si assume il pagamento dei contributi assicurativi del datore di lavoro alla CPS e provvede al loro versamento al termine del congedo, al momento del rientro sul posto di lavoro.

Per il personale con stipendio orario, i giorni di congedo pagato sono calcolati in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa) dei 12 mesi civili precedenti l’inizio dell’assenza. Per i congedi non pagati si applicano soltanto le disposizioni di cui all’art. 34 cpv. 4 CCL. CCL 2013 21 Art. 35 Congedi sindacali

Per l’esercizio della loro attività sindacale i rappresentanti dell’SSM beneficiano di congedi pagati. Un regolamento sancisce le modalità.

Per partecipare alle assemblee generali delle sezioni e dei gruppi, il collaboratore membro dell’SSM ha diritto a un congedo pagato fino a 3 ore all’anno.